Descrizione
Poste Italiane aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'organismo indipendente e imparziale previsto dall'art. 128-bis Testo Unico Bancario.È il sistema oggi più semplice, rapido ed economico per risolvere tutte le controversie con Poste Italiane ricorrendo a un sistema stragiudiziale, alternativo cioè al ricorso al giudice.
Ambito di applicazione
All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari
Possono essere sottoposte all’ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009, fermi restando i principi generali in materia di prescrizione.
Qualora l’oggetto del ricorso sia la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesta non sia superiore ad Euro 200.000.
Modalità di svolgimento
Prima di ricorrere all'Arbitro, è indispensabile seguire la procedura di sempre, inoltrando un reclamo all'ufficio reclami di Poste Italiane.Solo se non si riceve risposta, o se la risposta ottenuta non è ritenuta soddisfacente, trascorsi 60 giorni dall'invio del reclamo a Poste Italiane o, nei più brevi termini eventualmente previsti dal specifiche disposizioni di legge, è possibile presentare ricorso all’Abf mediante la compilazione online dell’apposito modulo messo a disposizione sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
Il modulo va compilato come descritto nell'apposita "Guida pratica" che può essere richiesta anche presso tutti gli uffici postali oltre che nel sito dell'ABF.
Quindi può essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente (Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Palermo, Bari) per posta, via fax, via email certificata, oppure attraverso le stesse filiali di Banca d'Italia, previo esborso di 20 euro di spese, che saranno rimborsati al cliente anche se il ricorso viene accolto solo in parte.
La segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario svolge una vera e propria istruttoria, sulla base della documentazione fornita dalle parti. Il collegio emette una decisione entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo.
Tale decisione non è vincolante, se il cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro può comunque ricorrere al giudice a tutela dei propri interessi.