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Conciliatore BancarioFinanziario Uno strumento rapido per risolvere le controversie bancarie, finanziarie e societarie.

Descrizione

Poste Italiane aderisce all’Associazione “Conciliatore BancarioFinanziario” per offrire alla clientela uno strumento rapido e alternativo alla procedura giudiziaria, per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. Il Conciliatore BancarioFinanziario mette a disposizione tre istituti: Ombudsman-Giurì Bancario; Mediazione; Arbitrato.

Il ricorso alle procedure stragiudiziali non pregiudica il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento, anche successivo alla decisione, all'Autorità giudiziaria.
 

Ombudsman-Giurì Bancario

È un giudice alternativo (organismo collegiale) cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie sorte con gli intermediari.
 

Ambito di applicazione

Ha competenza sulle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività d’investimento se l'importo richiesto non supera i 100 mila euro (indipendentemente dal valore del rapporto a cui si riferiscono) e sulle altre tipologie di operazioni che non sono assoggettate alla competenza dell' Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
 

Modalità di svolgimento

Per ricorrere all'Ombudsman è indispensabile presentare un reclamo presso un ufficio postale. Il cliente che non riceve risposta (entro 90 gg) o ne ottiene una non soddisfacente, può rivolgersi gratuitamente all'Ombudsman secondo le indicazioni del Regolamento disponibile anche presso gli uffici postali e sul sito www.conciliatorebancario.it

La richiesta va inviata per posta ordinaria, con la documentazione al seguente indirizzo: Ombudsman-Giurì bancario, Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, oppure via fax al numero 06/67482251, o tramite e-mail a segreteria@ombudsmanbancario.it

L'Ombudsman svolge una vera e propria istruttoria e la decisione è motivata e resa entro 90 giorni.
 

Organismo di Mediazione Civile e Commerciale

È uno strumento per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente, il Mediatore, il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti (non è necessario aver presentato un reclamo).
 

Ambito di applicazione

La Mediazione è regolata dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di controversie in materia bancaria e finanziaria, dal 20 settembre 2013 è obbligatorio tentare preventivamente la Mediazione Civile e Commerciale prima di rivolgersi ad un Giudice, quale che sia l’importo in lite. Ogni Giudice può disporre, in ogni momento del procedimento, di tentare la Mediazione.

Tutte le controversie derivanti dal contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - saranno sottoposte al tentativo di mediazione innanzi all’ Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, denominato “ Associazione Conciliatore BancarioFinanziario”, registrato al n. 3 del Registro Nazionale degli Organismi di Mediazione instituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010, secondo le disposizioni del Regolamento dell’Associazione “Conciliatore BancarioFinaziario” in conformità alla clausola contrattuale pattuita o presso altro e diverso Organismo di Mediazione.
 

Arbitrato

È una procedura diretta a risolvere una controversia con l'intervento di un esperto (non un giudice ordinario), l'Arbitro, cui le parti affidano il compito di giudicare.
 

Ambito di applicazione

L'Arbitrato può esser richiesto per qualsiasi controversia tra intermediari bancari e finanziari e la clientela, a prescindere dal valore della lite.
 

Modalità di svolgimento

Per richiedere un Arbitrato è necessario inoltrare alla Segreteria della Camera Arbitrale del Conciliatore BancarioFinanziario un’istanza da compilare secondo le indicazioni del Regolamento disponibile anche presso gli uffici postali e sul sito www.conciliatorebancario.it.

La controversia si conclude con la pronuncia di un “lodo” (che può acquistare efficacia esecutiva), con cui si stabilisce anche a quale parte spetta l'onere del pagamento delle spese. Se le parti non hanno fissato un termine per la pronuncia, l'Arbitro provvede entro duecentoquaranta giorni dalla data in cui ha ricevuto il fascicolo dalla Segreteria.
Per visualizzare la documentazione in formato .zip, .pdf, .swf devi disporre di software dedicati disponibili gratuitamente in download.

Documentazione

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