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FAQ Buoni e Libretti Domande frequenti sui Buoni fruttiferi postali e sui Libretti di risparmio postale.

Emittente

CDP è l’emittente dei Buoni fruttiferi e dei Libretti di risparmio postali, garantiti dallo Stato. Questi prodotti sono distribuiti da Poste Italiane attraverso gli oltre 12 mila sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale. CDP è l’Istituto Nazionale di Promozione, il cui obiettivo è lo sviluppo dell’economia italiana. In particolare, finanzia gli investimenti pubblici, sostiene la cooperazione internazionale ed è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture del Paese. Inoltre, supporta le imprese italiane, favorendo l’innovazione e la crescita, promuovendo l’export e l’internazionalizzazione. Per ulteriori informazioni visita cdp.it.

Buoni fruttiferi postali

I Buoni fruttiferi postali possono essere emessi in forma cartacea o dematerializzata.
Per i Buoni emessi in forma cartacea, il sottoscrittore, in fase di sottoscrizione, riceve un titolo cartaceo la cui presentazione è necessaria per effettuarne il rimborso sia anticipato che a scadenza. Il sottoscrittore è responsabile della custodia e dell'utilizzo del titolo in proprio possesso. Tali Buoni sono emessi in tagli da 50 euro e multipli.
I Buoni emessi in forma dematerializzata sono rappresentati esclusivamente da una scrittura contabile effettuata su un conto di regolamento (Libretto di risparmio postale o conto corrente Bancoposta). Tali Buoni devono recare la medesima intestazione del relativo conto di regolamento. Nel caso di richiesta di rimborso del Buono, a scadenza o anticipato, l'accredito del montante maturato avviene automaticamente sul conto di regolamento. Il conto di regolamento non può essere estinto in presenza di Buoni in essere. I Buoni dematerializzati sono emessi in tagli da 50 euro e multipli e possono essere rimborsati anticipatamente sia per il totale dell’importo sottoscritto, sia parzialmente, comunque nel rispetto del taglio minimo e multipli.
È ammessa la cointestazione dei Buoni a più soggetti in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. 
 
La clausola "cpfr" significa "con pari facoltà di rimborso": ciascuno degli intestatari può autonomamente richiedere il rimborso del Buono, presentando il titolo cartaceo all'atto della richiesta. 
I Buoni rappresentati da documenti cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili in qualunque ufficio postale. Il rimborso può avvenire a vista se presentato nell’ufficio postale di emissione, mentre, se richiesto in un ufficio postale diverso da quello di emissione, sono necessari 4 giorni lavorativi per i dovuti accertamenti. Il capitale investito in Buoni fruttiferi postali è sempre rimborsabile in contanti (nei limiti della disponibilità di cassa) o con modalità alternative al contante (vaglia circolare, accredito su Libretto di risparmio postale o su conto corrente BancoPosta).
I Buoni dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili, presso gli uffici postali, nonché, per le tipologie che lo prevedono, attraverso il sito poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un Libretto di risparmio postale (conto di regolamento). I Buoni sottoscritti avranno la medesima intestazione del conto di regolamento. Le sottoscrizioni e i rimborsi effettuati tramite i predetti siti internet sono consentiti ai titolari di Libretto Smart e ai titolari di conto corrente BancoPosta abilitati ai servizi online dispositivi.
La variazione del conto di regolamento è consentita, purché i due conti di regolamento rechino la medesima intestazione. 
Il processo di dematerializzazione dei Buoni cartacei è consentito secondo le modalità indicate presso l'ufficio postale, sempre a condizione che il titolo da dematerializzare ed il Libretto postale o conto corrente Bancoposta destinato a fungere da conto di regolamento rechino la medesima intestazione. 
Il Buono fruttifero postale diventa infruttifero dal giorno successivo alla scadenza naturale del titolo. Si ricorda tuttavia che i Buoni fruttiferi postali Ordinari emessi fino al 27/12/2000 restano fruttiferi fino al compimento del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
 
I Buoni fruttiferi postali emessi fino al 20 settembre 1986 sono esenti dalla ritenuta fiscale. In virtù di quanto stabilito dal D.L. 19 settembre 1986 n. 556 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 1986), convertito dalla L. 17 novembre 1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui Buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i Buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 31 dicembre 1996 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%. I Buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono assoggettati a imposta sostitutiva sugli interessi di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 1996), stabilita, per quanto concerne i Buoni, sempre nella misura del 12,50% a tutt'oggi vigente.
Il Tasso Nominale Annuo Lordo è il tasso a cui l’investimento cresce in un determinato anno; il Tasso Effettivo di Rendimento Annuo Lordo, invece, misura la crescita media su base annua dell’investimento dalla data di sottoscrizione alla fine di un determinato periodo. Ad esempio, un Buono che riconosce come Tasso Nominale Annuo Lordo al primo anno l’1% e al secondo il 2%, avrebbe un Tasso Effettivo di Rendimento Annuo Lordo, relativo al periodo dei due anni, pari all’1,5% annuo.
 Il Tasso Effettivo di Rendimento Annuo Lordo è, come dice il nome stesso, al lordo di tutte le imposte dovute dalla normativa tempo per tempo vigente a differenza del Tasso Effettivo di Rendimento Annuo Netto che considera, sul rendimento del Buono, anche l’effetto dell’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (non considera, invece, l’effetto dell’applicazione dell’imposta di bollo eventualmente dovuta).
I Buoni ordinari emessi fino alla data del 27/12/2000 (Serie "Z") hanno una durata di 30 anni; quelli emessi successivamente (dalla serie "A1" in poi) hanno una durata ventennale. I Buoni ordinari a trenta anni maturano interessi (per bimestri conclusi di anzianità) fino al 31 dicembre dell'anno solare di scadenza del titolo, i Buoni ventennali cessano di essere fruttiferi esattamente alla scadenza del ventesimo anno. I Buoni trentennali maturano interessi in regime di capitalizzazione composta nei primi venti anni e in regime di capitalizzazione semplice dal ventunesimo al trentesimo anno. La capitalizzazione degli interessi è composta per tutta la durata dei Buoni ordinari ventennali.
I Buoni delle serie "O" e "P" hanno subito delle variazioni dei tassi di rendimento fissati al momento dell'emissione per effetto del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986 (G.U. n. 148 del 28 giugno 1986). Tale decreto, in occasione dell'emissione della serie "Q", ha esteso i nuovi rendimenti ai montanti maturati alla data del 1° gennaio 1987 di tutte le serie precedenti, comprese quindi la "O" e la "P".
Di conseguenza, la tabella riportata sul retro del titolo non ha valore ai fini dell'esatta liquidazione del valore di rimborso. La variazione in diminuzione operata con il citato decreto è avvenuta in virtù dell'art. 173 del codice postale - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - che prevedeva la possibilità di estendere le variazioni dei tassi dei Buoni postali fruttiferi "ad una o più delle precedenti serie". Tale D.P.R. è stato abrogato dall'art. 9 del Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000) e quindi non sarà più possibile operare variazioni dei tassi di rendimento dei Buoni emessi in precedenza, fatte salve le variazioni già intervenute nel passato.
Sì, i diritti dei titolari del Buono Fruttifero Postale al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del Buono.
I Buoni Fruttiferi Postali, una volta prescritti, non possono pertanto essere più riscossi (vedi anche  Comunicato Stampa N° 260 del 30 dicembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Circolare del Ministero del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 novembre 2010).
In particolare:
  • per quanto riguarda i Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi fino al 13 aprile 2001 e non riscossi entro il predetto termine di dieci anni dalla relativa data di scadenza, si prescrivono in favore del MEF; quelli cartacei emessi dal 14 aprile 2001 e non riscossi entro il predetto termine di dieci anni dalla relativa data di scadenza sono comunicati al MEF ed il relativo importo è versato al Fondo istituito presso il MEF (ai sensi dell’art. 1, comma 345-quinquies, L. 23 dicembre 2005, n. 266).
  • per quanto riguarda i Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati, non decorre il termine di prescrizione in quanto, alla relativa scadenza, vengono rimborsati automaticamente a favore del titolare mediante accredito sul Libretto di Risparmio Postale o conto corrente BancoPosta di regolamento.
Per maggiori informazioni consulta l'Avviso Buoni prescritti e l'Avviso alla clientela dei Buoni fruttiferi postali cartacei di prossima Prescrizione e Scadenza.
È il servizio ("PdR") offerto da Poste Italiane per l'acquisto di Buoni emessi in forma dematerializzata mediante un programma di sottoscrizioni periodiche. Per l'apertura di un Piano di Risparmio è necessaria la titolarità con pari intestazione di un conto corrente postale o di un Libretto di risparmio postale sul quale vengono contabilmente regolate le operazioni di addebito relative alla sottoscrizione dei Buoni. Attualmente sono disponibili due diversi Piani di Risparmio:
  • "Piccoli e Buoni", che permette la sottoscrizione di Buoni dedicati ai minori e che necessita anche di un Libretto Speciale dedicato ai minori su cui verranno collegati i diversi Buoni sottoscritti;
  • "risparmiosemplice”, riservato esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni, che permette la sottoscrizione di Buoni 4 anni risparmiosemplice.
È possibile presentare apposita richiesta presso qualunque ufficio postale finalizzata a determinare l'esistenza e la vigenza di Buoni. Tale ricerca comporta il pagamento di una commissione che varia in base al numero di uffici postali coinvolti nella ricerca. In generale, si consiglia di individuare più informazioni possibili (località di sottoscrizione, periodo, anche se non la data esatta, ecc. ...) al fine di agevolare la ricerca. 
 
È possibile richiedere il duplicato di Buoni smarriti/sottratti/distrutti previo espletamento della procedura di ammortamento, secondo le norme contenute nella Legge 30 luglio 1951, n. 948. La duplicazione può essere richiesta presso qualunque ufficio postale mediante compilazione e sottoscrizione della denuncia di perdita sulla quale devono essere indicati gli estremi necessari per l'identificazione del Buono e, sommariamente, le circostanze dell'evento nonché, solo in caso di sottrazione, gli estremi della denuncia presentata agli Organi di Pubblica Sicurezza. La richiesta deve essere fatta dall'intestatario o da un suo procuratore (da tutti gli intestatari in caso di Buoni cointestati), nel caso di un intestatario minore di età dai genitori in qualità di esercenti la patria potestà, da tutti gli eredi in caso di titoli caduti in successione. Secondo la normativa vigente, l'ufficio postale provvede a affiggere nei propri locali aperti al pubblico un "avviso/diffida" per 30 giorni consecutivi nel caso di Buoni dal valore nominale inferiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire) o 90 giorni consecutivi nel caso di Buoni dal valore nominale uguale o superiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire). Trascorso tale periodo è possibile il rilascio del duplicato. La duplicazione del Buono cartaceo comporta il pagamento di 1,55 euro indipendentemente dal valore nominale dello stesso. 
Posto che i Buoni sono titoli nominativi non cedibili, salvo essere trasferiti per decesso dell'intestatario ed in considerazione che il titolare di ciascun Buono viene censito nell'Anagrafe generale di Poste Italiane S.p.A., non è assolutamente possibile modificare l'intestazione originaria dei titoli.
Il servizio depositi è stato espletato dalla Cassa depositi e prestiti fino al 2003 attraverso uffici decentrati del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).
A seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, intervenuta ai sensi del D.L. n. 269/2003, la titolarità del servizio depositi è stata trasferita direttamente al MEF: i richiami alla Cassa depositi e prestiti contenuti in leggi, regolamenti, provvedimenti e convenzioni vigenti sono quindi da intendersi ora riferiti al MEF.
Pertanto, per ogni informazione relativa ai depositi in argomento, è necessario prendere contatto con gli uffici del MEF di seguito indicati:
  • Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) per la gestione operativa del servizio (informazioni, presentazione domande e documentazioni, notizie sui pagamenti, ecc.) www.rgs.mef.gov.it;
  • Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro - Via Casilina, n. 3 - 00182 Roma- Tel. centr. 06.476111, per il coordinamento amministrativo-contabile www.dag.mef.gov.it.
Nella sezione Portafoglio trovi tutti i Buoni cartacei e i Buoni dematerializzati regolati su conto corrente BancoPosta, su Libretto Smart e Libretto Ordinario con funzionalità informative online attive. Puoi anche aggiungere manualmente i tuoi Buoni cartacei sottoscritti prima del 1° gennaio 2009 per tenere sempre sotto controllo il loro valore e la data di scadenza.
Dal 2022, la comunicazione annuale relativa alla situazione dei Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati collegati al Libretto di Risparmio Postale è resa disponibile in formato elettronico a tutti gli intestatari che risultano registrati al sito www.poste.it. In tal caso, gli intestatari dei Buoni troveranno la predetta comunicazione nella sezione “Documenti e Contratti” della propria Area Personale. L’invio della comunicazione in formato elettronico esclude l’invio in formato cartaceo.
Ogni intestatario può ripristinare in qualsiasi momento l’invio in formato cartaceo della comunicazione annuale, relativa alla posizione dei Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati, accedendo alla sezione “Documenti e Contratti” nella propria Area Personale, attraverso l’apposita funzionalità. La modifica avrà efficacia a partire dall’anno successivo alla richiesta. Il ripristino della modalità di invio in formato cartaceo escluderà l’invio in formato elettronico anche per tutti gli altri intestatari registrati a poste.it. Sulla base di principi di sostenibilità che ispirano Poste Italiane e nell’ottica della limitazione nella produzione di documentazione cartacea, ti invitiamo a fare una scelta consapevole e a ripristinare l’invio cartaceo solo in caso di reale necessità.
L’invio in formato elettronico della comunicazione annuale relativa alla posizione dei Buoni fruttiferi Postali è previsto nel caso in cui l’intestatario del rapporto o, in caso di cointestazione almeno uno degli intestatari, sia registrato al sito www.poste.it.
Potrai visualizzare la comunicazione nella sezione “Documenti e Contratti” accedendo alla tua area personale a partire dalla comunicazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione al sito www.poste.it, anche da parte di uno solo degli intestatari del rapporto.
Sì. Tuttavia, in caso di cointestazione del rapporto, la registrazione al sito www.poste.it di almeno uno degli intestatari determina l’invio della comunicazione annuale in formato elettronico, con esclusione anche per tutti gli altri cointestatari dell’invio in formato cartaceo.
I Buoni fruttiferi postali rientrano nel calcolo utile alla dichiarazione ai fini ISEE, ma non rientrano nella dichiarazione dei redditi. 
Per scoprire tutte le caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali e quali sono quelli che rispondono meglio alle tue esigenze di risparmio, consulta la pagina dedicata ai Buoni fruttiferi postali.
Sì, i Buoni fanno parte dell’asse ereditario e sono esenti da imposta di successione. Per i dettagli sulla gestione degli eredi, chiedi maggiori informazioni in Ufficio Postale. 
È possibile acquistare i Buoni fruttiferi postali presso qualsiasi Ufficio Postale (in forma cartacea o dematerializzata) e online, su poste.it e in App BancoPosta (solo in forma dematerializzata). Per acquistare un Buono cartaceo è necessario portare con sé il proprio documento di identità e il codice fiscale; mentre per acquistarne uno in forma dematerializzata è necessario essere titolari di un Libretto di risparmio postale o di un conto corrente BancoPosta. I Buono emessi in forma dematerializzata avranno la medesima intestazione del conto di regolamento (Libretto di risparmio postale o conto corrente BancoPosta). 
I Buoni fruttiferi postali sono garantiti dallo Stato italiano.
Non esistono limiti sul numero di Buoni fruttiferi postali che si possono acquistare; l’unica eccezione è rappresentata dal limite di importo massimo giornaliero di 1.000.000 €. 
Nel caso di smarrimento un Buono fruttifero in forma cartacea è necessario presentarsi con gli estremi del Buono in Ufficio Postale e chiedere la duplicazione del titolo; in alternativa bisogna richiedere, sempre in Ufficio Postale, la ricerca titoli. 
Qualora, invece, il cliente subisca un furto dei Buoni cartacei, bisogna presentare in Ufficio Postale la relativa denuncia.
Tutti gli intestatari, anche singolarmente, possono richiedere il rimborso del Buono fruttifero postale, sia anticipato sia a seguito di naturale scadenza del Buono. 
Per richiedere il rimborso del Buono è sufficiente recarsi in qualsiasi Ufficio Postale portando con sé il titolo cartaceo e i propri documenti di identità validi (carta di identità e codice fiscale), necessari ai fini del riconoscimento. 
Il processo di dematerializzazione dei Buoni cartacei è consentito secondo le modalità indicate presso l’Ufficio Postale. Il Buono da dematerializzare e il Libretto postale o conto corrente BancoPosta, che costituirà il conto di regolamento, devono avere la medesima intestazione. 
La richiesta di dematerializzazione è consentita se effettuata fino a 2 mesi prima della scadenza naturale del Buono. 
Certamente, è possibile acquistarli in qualsiasi Ufficio Postale portando con sé i propri documenti di riconoscimento e il codice fiscale. 
I Buoni emessi in forma dematerializzata sono caratterizzati dall’assenza di un titolo cartaceo e sono legati a un Libretto di risparmio postale o conto corrente Bancoposta. Tali Buoni devono recare la medesima intestazione del relativo conto di regolamento. Rispetto ai Buoni emessi in forma cartacea, i Buoni dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, comunque nel rispetto del taglio minimo e multipli, e acquistati o gestiti direttamente online, su sito poste.it o App BancoPosta. 
Per richiedere il rimborso di un Buono cointestato è sufficiente che uno degli intestatari si rechi in qualsiasi Ufficio Postale portando con sé il titolo cartaceo e i propri documenti di identità validi (carta di identità e codice fiscale), necessari ai fini del riconoscimento. 
Non è possibile integrare il valore di un Buono dopo la sua emissione. È comunque sempre possibile sottoscrivere un nuovo Buono tra le tipologie in collocamento. 
Acquistare un Buono fruttifero postale significa godere della garanzia dello Stato italiano, nonché essere certi di ricevere un rendimento alla scadenza naturale del titolo, godendo anche di una tassazione agevolata sugli interessi. 
I Buoni fruttiferi postali sono soggetti alla tassazione degli interessi del 12,50% come i Titoli di Stato. Inoltre, sono soggetti a un’imposta di bollo dello 0,2% sul capitale se il loro valore complessivo supera i 5.000 €.
Certamente, al momento della richiesta certificazione per la dichiarazione ISEE presso qualsiasi Ufficio Postale oppure online, i Buoni sono automaticamente compresi. 
I Buoni sono rimborsabili in qualsiasi momento. Se emessi in forma dematerializzata, è possibile anche effettuare un rimborso parziale.
Se si verifica il decesso di uno degli intestatari di un Buono, il titolo rientra nell’asse ereditario del soggetto. Per quanto riguarda i diritti dei co-intestatari, puoi vedere la domanda “Buoni fruttiferi postali cointestati: chi può ritirarli?” 
Presso qualunque Ufficio Postale puoi richiedere l'esistenza e la vigenza di Buoni a te intestati. Per questo servizio viene richiesto il pagamento di una commissione che varia in base al numero di Uffici Postali coinvolti nella ricerca. In generale, si consiglia di individuare più informazioni possibili (località di sottoscrizione, periodo, anche se non la data esatta, ecc.) al fine di agevolare la ricerca. 

Buoni fruttiferi postali dedicati a minori

È possibile intestare un Buono dedicato ai minori di età a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 16 anni e 6 mesi. Pertanto, non è consentita la sottoscrizione a favore di coloro che abbiano più di 16 anni e sei mesi di età, nonché a coloro che compiano 16 anni e sei mesi nel mese in cui cade la data di sottoscrizione.
A partire dalle emissioni del 5 ottobre 2003 non è più possibile cointestare un Buono ad un minore e ad un maggiore di età né cointestare un Buono a più minorenni.
Nel caso in cui si intenda rimborsare un Buono dedicato ai minori di età quando l'intestatario è ancora minorenne, è necessario richiedere un provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare. In tal caso sarà rimborsato il capitale e gli interessi maturati fino al momento della richiesta di rimborso, verrà applicato il tasso di interesse indicato nelle tabelle B e C alla sezione “condizioni economiche” del Foglio Informativo relativo alla serie di Buono sottoscritto. 
Nel caso in cui si intenda rimborsare un Buono quando l'intestatario/cointestatario è ancora minorenne, per i Buoni emessi antecedentemente al 28/12/2000 (data di introduzione della nuova normativa sui Buoni) è sufficiente la firma congiunta di entrambi i genitori che quietanzano in qualità di esercenti la potestà genitoriale; per i Buoni emessi successivamente a quella data è necessario richiedere un provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare. In tal caso sarà rimborsato il capitale e gli interessi maturati fino al momento della richiesta di rimborso.

Buoni fruttiferi postali indicizzati all’inflazione

Per i Buoni indicizzati all'Inflazione Italiana emessi da febbraio 2016 a maggio 2010 o da luglio 2001, il valore di rimborso si ottiene moltiplicando l'importo sottoscritto per il Coefficiente di Capitalizzazione Complessivo. Tale coefficiente è il risultato del prodotto tra:
  • il coefficiente di capitalizzazione relativo all'ultimo bimestre concluso determinato sulla base degli interessi reali minimi garantiti (cfr. Foglio Informativo, Tabella B);
  • il coefficiente di indicizzazione con il quale viene rivalutato il capitale investito, pari al massimo tra 1 ed il rapporto tra il valore dell'Indice FOI relativo al terzo mese antecedente la data del compimento dell'ultimo bimestre di anzianità concluso e il valore del medesimo indice relativo al terzo mese antecedente la data di sottoscrizione del Buono (cfr. Foglio Informativo "Parte III - Termini e modalità per la rivalutazione del capitale").
Per i Buoni indicizzati all’Inflazione Italiana emessi da giugno 2010 a giugno 2011, il valore di rimborso si ottiene moltiplicando l'importo sottoscritto per il Coefficiente di Capitalizzazione Complessivo. Tale coefficiente è il risultato del prodotto tra:
  • il coefficiente di capitalizzazione relativo all'ultimo bimestre concluso determinato sulla base degli interessi fissi garantiti (cfr. Foglio Informativo, Tabella B);
  • il coefficiente di indicizzazione con il quale viene rivalutato il capitale investito. Tale coefficiente:
  • per i bimestri precedenti l'inizio del periodo di rivalutazione all'Indice FOI (indicato nel foglio informativo relativo alla serie in esame), è pari a 1;
  • per i bimestri successivi all'inizio del periodo di rivalutazione all'Indice FOI, è pari al massimo tra 1 ed il rapporto tra il valore dell'Indice FOI relativo al terzo mese antecedente la data del compimento dell'ultimo bimestre di anzianità concluso e il valore del medesimo indice relativo al terzo mese antecedente la data di inizio del periodo di rivalutazione all'Indice FOI (cfr. Foglio Informativo "Parte III - Termini e modalità per la rivalutazione del capitale").
 
Tutti i coefficienti lordi e netti e il valore dell’indice FOI sono reperibili sul sito della Cassa depositi e prestiti nella sezione dedicata al risparmio postale "Indici rivalutazione capitale" nel quale è sufficiente indicare il mese di sottoscrizione o il nome della serie.
L'indice FOI è pubblicato mensilmente sul sito dell'ISTATe rilevabile sul circuito Bloomberg.
In alternativa è possibile consultare la sezione dedicata al Riepilogo Indici Istat FOI dei Buoni indicizzati all'inflazione italiana disponibile sul sito della Cassa depositi e prestiti.
Il valore di rimborso di un Buono Indicizzato all'Inflazione italiana è determinato dalla maturazione degli interessi minimi e dalla rivalutazione per l'inflazione realizzata nel periodo di riferimento (tramite l'applicazione del coefficiente di indicizzazione).
La sola applicazione del tasso minimo genererebbe valori di rimborso sempre crescenti. L’aggiunta della rivalutazione all’inflazione, sebbene non possa provocare una discesa del Valore di Rimborso al di sotto della soglia determinata dagli interessi minimi, può generare variazioni non crescenti nel tempo.
L’inflazione, infatti, presenta un andamento “stagionale” causato dalla presenza di festività, dall’accredito delle tredicesime o da altri eventi tipici di alcuni periodi dell’anno che provocano un aumento/diminuzione generale degli acquisti. Ad esempio, nei mesi di agosto e settembre, per effetto delle vacanze estive, i prezzi non generalmente più alti di quelli dei successivi mesi di ottobre e novembre.
Poiché se diminuisce l’indice dei prezzi al consumo (FOI) scende anche il coefficiente di indicizzazione, può capitare che in alcuni momenti dell’anno il valore di rimborso del Buono sia inferiore a quello immediatamente precedente.
Per completezza si ritiene opportuno segnalare che l'applicazione dell'imposta di bollo, ove dovuta, potrebbe in linea teorica determinare in alcuni casi un valore di rimborso netto inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, per iniziativa di Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane, in caso di rimborso anticipato non verrà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. Tale importo non addebitato è calcolato sulla base delle aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014. 
Non tutte le serie di Buoni Indicizzati all'Inflazione italiana rivalutano il capitale dal diciottesimo mese in poi. Le serie emesse tra il 1 giugno 2010 e il 30 aprile 2011, infatti, vedono rivalutare capitale e interessi dal quarto anno in poi mentre le serie emesse tra il 1 maggio 2011 e il 30 giugno 2011 vedono rivalutare il capitale e gli interessi dal terzo anno in poi.
 
La variazione da parte dell'Istat della base di calcolo (c.d. "ribasamento") dell'indice FOI, al quale sono legati i rendimenti dei Buoni Indicizzati all'inflazione italiana e dei Buoni Indicizzati all'inflazione Extra, è un evento che negli anni si è verificato diverse volte: le ultime due variazioni sono intervenute a febbraio 2011 ed a febbraio 2016.
Tale ribasamento non incide in alcun modo sui rendimenti dei Buoni indicizzati all'inflazione, ma solo sul meccanismo di calcolo degli stessi. Per maggiori dettagli, puoi consultare l'Avviso presente negli uffici postali e la Nota Tecnica predisposta da Cdp.

Rimborso Buoni fruttiferi postali

Il capitale investito in Buoni è sempre rimborsabile con gli eventuali interessi maturati. Non sono corrisposti interessi per i Buoni rimborsati prima che sia trascorso il termine minimo previsto nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti. Al momento del rimborso del Buono, l’importo complessivo viene accreditato automaticamente sul conto corrente BancoPosta o Libretto di Risparmio postale dell’intestatario del Buono sul quale era regolato.
Il capitale è sempre rimborsato al 100%, al netto degli eventuali oneri di natura fiscale, mentre gli interessi non sono corrisposti se il rimborso avviene prima che sia trascorso un determinato numero di mesi dalla sottoscrizione. Tale periodo è diverso per le varie tipologie di Buoni: 2 mesi, per i Buoni Impresa; 6 mesi, per i Buoni a 18 mesi; 12 mesi, per i Buoni Ordinari, per i Buoni a 3 anni Fedeltà, per i Buoni a 3 anni, per i Buoni a 3 anni EXTRA, per i Buoni Renditalia, per i Buoni Europa, per i Buoni RisparmiNuovi, per i Buoni EreditàSicura; 18 mesi, per i Buoni Indicizzati all'inflazione, i Buoni Indicizzati all'inflazione EXTRA, i Buoni dedicati ai minori, i Buoni Indicizzati a Scadenza e i Buoni DiciottomesiPlus; 24 mesi per i Buoni Premia, per i Buoni a 2 anni Plus; 36 mesi per i Buoni 3,50, per i Buoni a 3 anni Plus, per i Buoni Fedeltà; 7 anni per i Buoni 7insieme.
Per i Buoni 3x4, 3x4Fedeltà e 3x4RisparmiNuovi gli interessi maturati nel corso del primo triennio non sono corrisposti se i Buoni sono rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione; gli interessi maturati nel corso del secondo triennio non sono corrisposti per i Buoni rimborsati prima che siano trascorsi sei anni dalla sottoscrizione; gli interessi maturati nel corso del terzo triennio non sono corrisposti per i Buoni rimborsati prima che siano trascorsi nove anni dalla sottoscrizione; gli interessi maturati nel corso del quarto triennio non sono corrisposti per i Buoni rimborsati prima che siano trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione.
Per i Buoni 170 CDP Premium, 170 CDP Fedeltà, 4x4, 4x4Fedeltà e 4x4RisparmiNuovi gli interessi maturati nel corso del primo quadriennio non sono corrisposti se i Buoni sono rimborsati prima che siano trascorsi quattro anni dalla sottoscrizione; gli interessi maturati nel corso del secondo quadriennio non sono corrisposti per i Buoni rimborsati prima che siano trascorsi otto anni dalla sottoscrizione; gli interessi maturati nel corso del terzo quadriennio non sono corrisposti per i Buoni rimborsati prima che siano trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione; gli interessi maturati nel corso del quarto quadriennio non sono corrisposti per i Buoni rimborsati prima che siano trascorsi sedici anni dalla sottoscrizione.
 
Tutte le tipologie di Buoni fruttiferi postali garantiscono il rimborso del 100% del capitale sottoscritto, pertanto non esiste la possibilità che il valore di rimborso del Buono risulti inferiore al valore nominale del Buono stesso in qualunque momento venga richiesto il rimborso. Si ritiene opportuno segnalare che l'applicazione dell'imposta di bollo, ove dovuta, potrebbe determinare in alcuni casi un valore di rimborso netto inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, su iniziativa di Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane, in caso di rimborso anticipato, non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. Tale importo non addebitato è calcolato sulla base delle aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014. 
Tutte le tipologie di Buoni fruttiferi postali garantiscono il rimborso del 100% del capitale sottoscritto, pertanto non esiste la possibilità che il valore di rimborso del Buono risulti inferiore al valore nominale del Buono stesso in qualunque momento venga richiesto il rimborso. Si ritiene opportuno segnalare che l'applicazione dell'imposta di bollo, ove dovuta, potrebbe determinare in alcuni casi un valore di rimborso netto inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, su iniziativa di Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane, in caso di rimborso anticipato, non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. Tale importo non addebitato è calcolato sulla base delle aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014. 
È possibile rimborsare anche una frazione del valore nominale del Buono sottoscritto purché sia per multipli di 50,00 euro, ad eccezione dei Buoni 7insieme per i quali gli importi sono pari a 1.000,00 euro e multipli. I Buoni Impresa possono essere rimborsati anticipatamente anche per una frazione del valore nominale del Buono sottoscritto purché sia per multipli di 50,00 euro e solo per la parte di valore nominale eccedente il taglio minimo iniziale di 5.000,00 euro.
I Buoni fruttiferi cartacei sono caratterizzati dall'indivisibilità e non sono rimborsabili parzialmente.
 
Tutti i Buoni distribuiscono gli interessi solo al momento del rimborso, sia esso anticipato o a scadenza, a patto che il rimborso avvenga dopo il periodo iniziale di infruttiferità.
Se il Buono viene rimborsato durante il periodo di infruttiferità viene riconosciuto unicamente il capitale investito. Nessun Buono distribuisce cedole di interessi durante la sua vigenza. Il Buono 7insieme è l'unico Buono che distribuisce flussi monetari durante la sua vigenza; essi sono, però, quote di capitale.
Gli interessi maturati sui Buoni fruttiferi postali emessi a favori di soggetti c.d. nettisti (ad esempio persone fisiche residenti in Italia) a partire dal 21 settembre 1986 fino al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R", ed "S") - per i primi 20 anni di vita del titolo - sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Per i Buoni della serie "S", emessi dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997, gli interessi - per i primi 20 anni di vita del titolo - sono capitalizzati annualmente, al netto dell'imposta sostitutiva. Per i Buoni emessi dal 1° luglio 1997 (serie "T" e successive), gli intessessi - per i primi 20 anni di vita del titolo - sono capitalizzati annualmente, al lordo dell'imposta sostitutiva. Quanto sopra, secondo l'art. 7, del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (G.U. n. 145/1997) il quale, nell'istituire i Buoni fruttiferi postali della nuova serie "T", ha così disposto: "I Buoni postali della nuova serie ordinaria contraddistinti con la lettera «T», e i Buoni postali della precedente serie ordinaria «S» emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 a favore di soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 maturano interessi che saranno, per i primi venti anni, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, primo comma, decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239. Per i Buoni postali fruttiferi della serie ordinaria «S» emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 a favore dei soggetti previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli interessi saranno, per i primi venti anni di vita del titolo, capitalizzati annualmente al netto dell'imposta sostitutiva. Per i Buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". Esemplificando, il valore di rimborso netto di un Buono emesso dal 21 settembre 1986 fino al 23 giugno 1997 è calcolato capitalizzando il precedente valore di rimborso netto al tasso netto corrispondente. Il montante lordo sarà invece uguale al precedente valore di rimborso netto capitalizzato al tasso lordo relativo.
Per un Buono emesso, invece, dal 24 giugno 1997 il valore di rimborso lordo sarà uguale al precedente valore di rimborso lordo capitalizzato al tasso lordo relativo. Mentre il valore di rimborso netto sarà pari al valore di rimborso lordo dello stesso periodo al netto dell'imposta sostitutiva.
I Fogli Informativi, disponibili per i Buoni emessi dal 28/12/2000, riportano i coefficienti di capitalizzazione. Il valore di rimborso è il prodotto tra l'importo del Buono sottoscritto e il coefficiente di capitalizzazione corrispondente. La tabella riporta sia il coefficiente lordo che netto, quest'ultimo da utilizzare per il calcolo dell'importo netto rimborsabile. In alternativa e per i Buoni emessi anche antecedentemente alla data riportata è possibile visionare lo sviluppo dei valori di rimborso su questo sito internet e su quello della Cassa depositi e prestiti nelle sezioni dedicate al calcolo dei rendimenti. 
Non è possibile rimborsare un Buono prescritto. Più in dettaglio, con la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) i Buoni emessi fino al 13/04/2001, inclusi i Buoni a termine emessi nel periodo 1986-1988, sono stati trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze (consulta l’Elenco delle serie e dei relativi termini di emissione), equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto disciplinati dalle medesime norme. In particolare, per quanto riguarda la prescrizione dei titoli del debito pubblico si applicano le norme previste nel Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398). Per completezza si riporta inoltre il link al Comunicato Stampa N° 260 del 30 dicembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze .
È possibile notificare un'opposizione al rimborso direttamente presso un qualunque ufficio postale o mediante notifica di un ufficiale giudiziario.
Per i Buoni fruttiferi postali emessi fino al 27.12.2000 si applica l'art. 157 del Codice Postale (D.P.R. n. 156/1973) per il rinvio contenuto nell'art. 182 dello stesso Codice, e pertanto le opposizioni al rimborso sono ammesse: a) esclusivamente da parte di ciascuno degli intestatari nel caso di Buoni emessi a favore di più persone; b) da parte dei rappresentanti legali; c) da parte di ciascun coerede, sui Buoni intestati o cointestati a persone defunte; d) da parte dei titolari i cui Buoni si trovino in possesso di altre persone. Il pagamento del Buono resta bloccato fino a revoca dell'opposizione da parte di chi l'ha effettuata o su provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria.
Per i Buoni fruttiferi postali emessi dal 28.12.2000 (data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 con la quale sono state abrogate alcune norme del Codice Postale, tra cui l'art. 157), non è più ammissibile l'opposizione al rimborso formulata da uno dei cointestatari con pari facoltà di riscossione o da altri aventi diritto, secondo quanto in precedenza previsto dal Codice Postale. Il rimborso di tali Buoni, sia cartacei che dematerializzati, può comunque essere impedito mediante un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ordini a Poste la sospensione del pagamento. L'ufficio postale non può procedere al rimborso, fino alla notifica di un successivo provvedimento di rimozione dell'impedimento.
Per i Buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo emessi dal 5.9.2005, l'ufficio postale non procede al rimborso sia in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia - in base alle condizioni generali di contratto per la sottoscrizione di Buoni utilizzate a partire da detta data - in presenza di opposizione scritta al rimborso da parte di uno dei cointestatari o di uno degli eredi del cointestatario deceduto, o del rappresentante dell'interdetto o dell'inabilitato e ciò solo nel caso in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari.
Al momento del rimborso è necessario presentare un certificato di "congrue generalità" rilasciato dal Comune di nascita dal quale si possa evincere che il soggetto che si presenta per il rimborso e il soggetto con le generalità riportate sul titolo sono la stessa persona.
È necessario recarsi presso il Consolato italiano del paese in cui si risiede. In quella sede è necessario compilare e sottoscrivere un modulo (Delega speciale per riscuotere Buoni e Libretti postali. Tale modulo, autenticato dal Consolato, unitamente al titolo in originale, fotocopia di un valido documento di identità e codice fiscale dovranno essere inviati a Poste Italiane S.p.A. - DTO - SBO - Risparmio Postale e Gestito - Ufficio Buoni - Via di Tor Pagnotta, 2 - 00143 Roma. Poste Italiane, effettuato il rimborso del titolo, provvede a inviare l'importo corrispondente mediante assegno vidimato non trasferibile intestato al beneficiario o mediante bonifico estero con accredito sul conto corrente bancario in base alla scelta tra le due modalità indicata dall'avente diritto nell'apposito modulo, anch'esso reperibile presso il Consolato.
Il capitale è sempre rimborsato al 100%, al netto degli eventuali oneri di natura fiscale. Per quanto attiene invece alla maturazione degli interessi, si rimanda al Foglio Informativi di ciascun Buono. 
Gli intestatari dei Buoni possono richiedere il rimborso di un Buono in forma cartacea recandosi presso qualsiasi Ufficio Postale con il titolo, i propri documenti di identità e il proprio codice fiscale; per quanto riguarda i Buoni in forma dematerializzata, invece, il rimborso può avvenire sia in Ufficio Postale (portando con sé solo i propri documenti di identità e il codice fiscale) sia online.
Quanto sopra vale sia nel caso di rimborso a scadenza sia anticipato. 
L’unica eccezione è rappresentata dei Buoni dedicati ai minori di età, per i quali, nel caso di rimborso di anticipato, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare. 
Quando un Buono dematerializzato scade o viene rimborsato anticipatamente, il valore del Buono viene accreditato sul suo conto di regolamento immediatamente. 

Libretti di risparmio postale

La gamma dei Libretti di risparmio postale comprende il Libretto Ordinario, il Libretto Smart e il Libretto dedicato ai minori di età.
Rispetto al Libretto Ordinario, il Libretto Smart offre in più la possibilità di attivare e gestire i propri risparmi e i Depositi Supersmart anche online, su poste.it, in App BancoPosta e in App Poste Italiane, oltre che in Ufficio Postale.​
Il Libretto dedicato ai minori di età può essere aperto direttamente online o in Ufficio Postale in forma cartacea o dematerializzata, dal genitore o dal tutore.​
Per i Libretti di risparmio non è previsto alcun limite di saldo. L’unica eccezione è rappresentata dal Libretto dedicato ai minori di età, che può avere un saldo massimo di 15.000 €.
I Libretti di risparmio non hanno scadenza, fatta eccezione per il Libretto dedicato ai minori di età, che al 18° anno di età dell'intestatario non è più attivo. Tuttavia, dopo 10 anni dall’apertura di un Libretto postale, se il titolare o l’intestatario non fa alcun movimento, il Libretto viene rubricato come “dormiente” e, in quanto tale, viene spostato nel Fondo di Dormienza, con la conseguente chiusura del rapporto. 
Per prelevare dal Libretto Smart e dal Libretto Ordinario ci sono le seguenti regole: 
  • Ufficio Postale di apertura del Libretto: nessun limite
  • Qualsiasi altro Ufficio Postale: con Carta Libretto, qualsiasi somma; senza carta Libretto, massimo 600 € al giorno 
  • Qualsiasi ATM Postamat: 600 € al giorno o 2.500 € al mese 
Per il Libretto dedicato ai minori di età, fare riferimento a quanto indicato nel relativo Foglio Informativo sulla pagina dedicata ai Libretti Minori
È possibile aprire un Libretto di risparmio: 
  • In Ufficio Postale, sia per il Libretto Smart sia per l’Ordinario, portando con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale; per il Libretto dedicato ai minori di età, presentando i medesimi documenti anche per il minore; 
  • Online, da sito poste.it o App BancoPosta, sia il Libretto Smart sia quello dedicato ai minori di età.
I Libretti di risparmio postale possono essere intestati a più persone fisiche, in numero non superiore a quattro. A partire dal 31/10/2004, non sono possibili cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra minorenni.
 
No, possono operare anche autonomamente se il Libretto è stato aperto con l'apposizione della clausola della pari facoltà di disposizione. In caso di apertura del Libretto Smart e del Libretto dematerializzato, i cointestatari si intendono sempre a firma disgiunta.
 
Nessuna spesa o commissione è dovuta per l'apertura, la gestione e l'estinzione del Libretto. È prevista l'applicazione di oneri fiscali secondo quanto previsto dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia. La duplicazione del Libretto cartaceo comporta il pagamento di 1,55 euro.
 
Dal 1° luglio 2014, la ritenuta fiscale applicata sugli interessi maturati è pari al 26%.
I versamenti in contanti e i prelievi possono essere effettuati presso qualunque ufficio postale, mentre il versamento di assegni può essere effettuato solo presso l'ufficio postale di radicamento del Libretto. I prelievi giornalieri in contanti di importo superiore a 600,00 euro, presso uffici postali diversi da quello di radicamento del Libretto, possono essere effettuati esclusivamente tramite la Carta Libretto. Per il Libretto dematerializzato non esistono limiti di prelevamento in qualsiasi ufficio postale. In ogni caso il prelevamento in contanti di un importo rilevante deve essere compatibile con la disponibilità di cassa dell'ufficio postale che effettua il pagamento. È possibile effettuare la prenotazione della somma da prelevare o richiedere un vaglia circolare negoziabile presso qualunque istituto di credito; in tal caso non esiste alcun limite di importo.
È possibile effettuare versamenti: in denaro contante, mediante negoziazione al dopo incasso di assegni bancari o circolari (servizio offerto da Poste Italiane con accredito del relativo importo solo ad incasso avvenuto). È possibile effettuare prelievi mediante l'utilizzo della Carta Libretto presso gli sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchio POSTAMAT entro i limiti di 600,00 euro giornalieri e di 2.500,00 euro mensili, ovvero presso tutti gli uffici postali. È possibile, a richiesta e tramite il versamento delle commissioni previste dai Fogli Informativi, chiedere l'emissione di un vaglia in luogo del denaro contante.
Non è possibile utilizzare la Carta Libretto sui circuiti Visa o MasterCard.
Per il Libretto cartaceo nel caso di delega per singola operazione è possibile effettuare il prelevamento unicamente presso l'ufficio postale di radicamento. Nel caso di delega permanente, nell'ufficio postale di radicamento sarà possibile prelevare qualsiasi importo mentre, in uffici diversi dal radicamento, l'importo massimo giornaliero prelevabile è pari a 600,00 euro. Nel caso di Libretto dematerializzato, al delegato è rilasciata la Carta Libretto che permette di operare senza limiti presso qualsiasi ufficio postale.
 
L'intestatario può delegare una o più persone, in numero non superiore a 4, a rappresentarlo nei rapporti con Poste Italiane. Per il conferimento della delega l'intestatario deve compilare e sottoscrivere l'apposita documentazione presso l'ufficio postale di radicamento; tale documentazione deve essere sottoscritta anche dal delegato, che deve essere presente e depositare la propria firma. I soggetti interessati (delegante e delegato) devono avere la piena capacità di agire. L'intestatario del Libretto cartaceo potrà indicare gli eventuali limiti dei poteri di rappresentanza conferiti al delegato, mentre l'intestatario del Libretto dematerializzato potrà conferire unicamente delega generale ad operare sul rapporto e il delegato riceverà una Carta Libretto a sé intestata.
Il delegato potrà effettuare in nome e per conto dell'intestatario e, nel caso di Libretto cartaceo in osservanza degli eventuali limiti ai poteri di rappresentanza conferitigli, tutte le operazioni consentite all'intestatario e rendere, in nome e per conto dello stesso, tutte le dichiarazioni a tal fine necessarie. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai delegati, nonché le rinunce da parte dei medesimi, anche quando siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione, non saranno opponibili a Poste Italiane finché questa non abbia ricevuto, presso l'ufficio postale di radicamento, la relativa comunicazione scritta presentata direttamente o inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Detta revoca sarà opponibile a Poste Italiane dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione.
 
Non è possibile modificare l'intestazione di un Libretto nominativo ordinario. Possono essere designati fino a quattro delegati ad operare sul Libretto medesimo.
 
È necessario recarsi presso il Consolato/Ambasciata italiana del Paese in cui si risiede, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo (Delega speciale per riscuotere Buoni e Libretti postali).Tale modulo, autenticato dal Consolato/Ambasciata, unitamente al titolo in originale, fotocopia di un valido documento di identità e codice fiscale dovranno essere inviati a Poste Italiane S.p.A. - BancoPosta - Operazioni - Risparmio Investimenti - Via di Tor Pagnotta, 2 - 00143 Roma. Poste Italiane, effettuato il rimborso del titolo, provvede a inviare l'importo corrispondente mediante assegno vidimato non trasferibile intestato al beneficiario o mediante bonifico estero con accredito sul conto corrente bancario in base alla scelta effettuata dall'avente diritto tra le due modalità indicate nell'apposito modulo, anch'esso reperibile presso il Consolato/Ambasciata.
 
Per gli interessi su Libretti, percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia (sia iscritti all'Aire che non iscritti), è possibile applicare il regime lordista purché venga presentata apposita autocertificazione. Tali interessi, infatti, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 23 del Tuir se percepiti da soggetti fiscalmente non residenti.
 
Si può indicare qualsiasi indirizzo; i Libretti, come previsto dal Decreto MEF del 6 ottobre 2004, non prevedono comunicazioni dirette agli intestatari. Sono previste comunicazioni di tipo commerciale o promozionale qualora l'intestatario abbia fornito il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità: in tal caso, al fine di evitare disguidi, è preferibile, ma non obbligatorio, avere un recapito italiano.
 
In caso di Libretto nominativo ordinario cointestato con un minore di età, è possibile effettuare prelevamenti o estinguere il Libretto, solo con firma di quietanza congiunta dei genitori del minore fino a un importo massimo di 10.000,00 euro nell'anno solare. Per importi superiori a 10.000,00 euro, sia per i prelevamenti che per l’estinzione del Libretto, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare, anche in presenza di clausola di pari facoltà di disposizione da parte dei genitori. 
 
Il Libretto dematerializzato è un Libretto di risparmio postale rappresentato unicamente da registrazioni contabili, a differenza del Libretto cartaceo, rappresentato anche da un documento fisico. Dal 15 novembre 2016 è possibile aprire in forma dematerializzata sia il Libretto di risparmio postale nominativo ordinario che il Libretto Smart, in alternativa alla tradizionale forma cartacea. L'operatività sul Libretto dematerializzato è consentita esclusivamente tramite la Carta Libretto, rilasciata obbligatoriamente a tutti gli intestatari del Libretto. Il rilascio della Carta Libretto avviene contestualmente all'apertura del Libretto stesso.
Come per il Libretto cartaceo anche per il Libretto dematerializzato è possibile richiedere a sportello la lista movimenti riportante le operazioni effettuate negli ultimi 12 mesi fino ad un massimo di 80 operazioni. Per il Libretto dematerializzato è, inoltre, previsto il Rendiconto delle registrazioni contabili delle operazioni effettuate. Il Rendiconto delle registrazioni contabili è gratuito ed è reso disponibile, annualmente e all'estinzione del Libretto, sulla pagina WEB "Trasparenza" accessibile tramite i canali BPOL (BancoPosta online - Internet Banking), MyPoste e RPOL (Risparmio postale online).
È, inoltre, possibile richiedere una copia conforme del Rendiconto delle registrazioni contabili direttamente nell'ufficio postale di radicamento del Libretto dematerializzato, corrispondendo le commissioni previste indicate nel Foglio Informativo Servizi Vari.
L'emissione in forma dematerializzata è ammessa attualmente esclusivamente per i Libretti di risparmio postale nominativo ordinario e Smart. Sono esclusi i Libretti al portatore, giudiziario e dedicati ai minori d'età.
I Libretti dematerializzati non possono essere intestati a soggetti minorenni e, in caso di cointestazione (massimo quattro cointestatari), non è ammessa la facoltà di firma congiunta.
Per il Libretto cartaceo è necessario recarsi presso l'ufficio postale e compilare la relativa modulistica. Il rilascio di tale certificazione è gratuito. Invece, in caso di Libretto dematerializzato, sul Rendiconto annuale delle registrazioni contabili, disponibile nella sezione “Documenti e contratti” all’interno dell’area personale di poste.it, è presente l'informazione sulla giacenza annua ai fine ISEE.
In caso di Libretto sia dematerializzato che cartaceo aperto in ufficio postale, la Carta è rilasciata contestualmente alla apertura del Libretto insieme al PIN; se il Libretto è aperto  online, la Carta sarà recapitata presso l’indirizzo indicato in fase di apertura del Libretto mentre il PIN sarà visualizzabile su un'area riservata del sito.
In caso di richiesta successiva all'apertura del Libretto, la Carta verrà rilasciata contestulamente alla richiesta, mentre il PIN verrà inviato all'indirizzo indicato in fase di apertura del Libretto.
In tutti i casi, il cliente potrà attivare la Carta tramite il POS di sportello o tramite qualsiasi ATM del circuito Postamat.
Puoi attivare la Carta Libretto utilizzando il relativo PIN presso qualsiasi ATM Postamat o nell’ufficio postale di apertura del Libretto.
Puoi chiamare il Servizio Clienti per ricevere assistenza oppure recati nell’ufficio postale dove hai aperto il Libretto. Se hai un Libretto Smart abilitato ad operare in App BancoPosta, puoi visualizzarlo direttamente in app: accedi alla sezione "Buoni e Libretti", seleziona la card del tuo Libretto Smart, poi "Visualizza dettagli" ed infine "Mostra PIN".
Il PIN della Carta Libretto e della Carta IO è riportato su un’apposita etichetta (c.d. pintab). Per leggerlo dovrai staccare l’etichetta e posizionarla nell’area tratteggiata posta in basso a sinistra dello stesso foglio.
Per attivare la carta Libretto da ATM Postamat è necessario recarsi presso qualsiasi ATM Postamat portando con sé la Carta ed il relativo PIN e seguire le istruzioni a video. 
Per trasferire somme di denaro da un proprio conto corrente bancario a un proprio Libretto di risparmio è necessario: 
  • Associare l’IBAN del proprio conto corrente bancario al Libretto (è possibile farlo in Ufficio Postale per tutte le tipologie di Libretto); online solo per il Libretto Smart e il Libretto dedicato ai minori di età.
  • Effettuare un bonifico dal proprio conto corrente bancario verso l’IBAN del Libretto.
In alternativa, è possibile versare sul Libretto un assegno bancario o circolare. 
Per il Libretto Smart e il Libretto Ordinario non esiste alcun limite, l'unica eccezione è per il Libretto dedicato ai minori di età: in questo caso, ogni minore può essere titolare di un solo Libretto.  
Il Libretto di risparmio postale è lo strumento per gestire i propri risparmi, per questo la Carta Libretto può essere utilizzata solo per versamenti e prelievi da e sul Libretto stesso.
È possibile prelevare dal Libretto di risparmio solo tramite la relativa Carta Libretto e presso un ATM del circuito Postamat. Non è possibile effettuare prelievi dal Libretto di risparmio da ATM del circuito Bancomat. 
No, i Libretti di risparmio postale possono essere aperti nella forma dematerializzata o cartacea. 

Libretto Smart

Il Libretto Smart è un strumento di deposito emesso da CDP, garantito dallo Stato italiano e collocato in esclusiva da Poste Italiane. L’apertura, la gestione e l’estinzione sono gratuite, salvi gli oneri di natura fiscale. Con il Libretto Smart è possibile gestire anche online i propri risparmi; in particolare sottoscrivere online Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati, aderire al Deposito Supersmart, ricaricare la propria carta Postepay ed effettuare trasferimenti dai/verso i propri conti BancoPosta e Libretti, nonché dal proprio conto corrente bancario previa associazione dell’IBAN. L’operatività sul Libretto Smart aperto in forma dematerializzata è consentita esclusivamente tramite la Carta Libretto, la cui richiesta avviene contestualmente all’apertura dello stesso.
Nel caso di Libretto Smart cointestato non è consentita l'esclusione della pari facoltà di disposizione.
La Carta Libretto è una carta rilasciata unitamente al Libretto Smart che consente di prelevare e versare somme sul libretto, di operare gratuitamente e in circolarità in tutti gli uffici postali. Con la Carta Libretto, inoltre, è possibile prelevare e monitorare saldi e movimenti presso tutti gli ATM Postamat, tutti i giorni dalle ore 6.00 alle 22.00.
  • Se la Carta Libretto ti è stata rilasciata all’apertura di un Libretto in ufficio postale, puoi attivarla direttamente in ufficio postale o tramite qualsiasi ATM Postamat utilizzando il PIN che ti è stato consegnato contestualmente al rilascio.
  • Se hai richiesto la Carta Libretto successivamente all’apertura di un Libretto, puoi attivarla direttamente in ufficio postale o tramite qualsiasi ATM Postamat, dopo aver ricevuto il PIN all’indirizzo comunicato.
  • Se hai richiesto l’apertura di un Libretto Smart online dopo il 20/12/2018, riceverai la Carta Libretto all’indirizzo comunicato con le istruzioni per ottenere il PIN dematerializzato; potrai attivarla in ufficio postale o tramite qualsiasi ATM Postamat.
Puoi visualizzare il PIN della tua Carta Libretto nella sezione “Buoni e Libretti” in App BancoPosta, selezionando la voce “Dettaglio” del tuo Libretto Smart e poi il tasto “Visualizza PIN”. Per visualizzare il PIN della tua Carta Libretto in App BancoPosta è necessario abilitare il Libretto Smart in App BancoPosta. 
Scopri come abilitare il Libretto Smart in App BancoPosta nella FAQ “ESISTE UN'APP CHE MI PERMETTA DI GESTIRE I MIEI BUONI E LIBRETTI DA SMARTPHONE?”
La Carta ha validità per il periodo sulla stessa indicato. Alla scadenza del periodo di validità viene emessa automaticamente una nuova Carta intestata al medesimo titolare da attivare presso l'ufficio postale di emissione del Libretto o quello indicato in fase di sottoscrizione online oppure tramite qualsiasi ATM Postamat.
La carta mantiene lo stesso PIN della carta scaduta..
Puoi accedere alla tua Area personale, sezione dedicata al Risparmio Postale, e selezionare “Impostazioni” del Libretto Smart: dopo pochi giorni dall’apertura del tuo Libretto Smart, potrai visualizzare la voce “Richiedi PIN Carta Libretto”. Per visualizzare il PIN, clicca e  autorizza l’operazione con codice OTP, che riceverai tramite SMS sul cellulare securizzato e associato al tuo Libretto. Per ragioni di sicurezza, sono previsti  5 tentativi per inserire il codice OTP corretto e avrai a disposizione online il PIN per 30 giorni dalla data in cui è generato. In caso di 5 tentativi errati e dopo 30 giorni dalla generazione, il PIN della tua Carta Libretto sarà inviato tramite posta al tuo indirizzo.
Nessuna spesa e commissione è dovuta per l'apertura, la gestione e l'estinzione di Libretto Smart e della Carta Libretto.
Il Libretto Smart non consente di effettuare bonifici in uscita o di emettere assegni. I titolari di Libretto Smart, oltre alle tradizionali operazioni di versamento e prelievo di contanti, possono movimentare il proprio Libretto:
  • tramite bonifici da un proprio conto corrente bancario intestato o cointestato, dopo aver richiesto l'abilitazione al servizio presso l'ufficio postale;
  • tramite la funzione girofondo dal proprio conto corrente BancoPosta o Libretto Nominativo Ordinario al Libretto Smart e viceversa, da ufficio postale, attraverso il canale Risparmio Postale online (RPOL), da ATM contraddistinti dal marchio Postamat e da App;
  • tramite assegni tratti da altro conto bancario/postale.
 
Inoltre, il titolare può ottenere l'accredito automatico del proprio stipendio (nel caso di dipendente pubblico), pensione INPS e INPDAP, prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'INPS.
 
Gli interessi sono calcolati secondo il calendario civile con il metodo scalare e vengono accreditati nel mese di gennaio con data valuta 31 dicembre. Gli interessi vengono inoltre accreditati al momento di chiusura del Libretto.
È possibile che l’attivazione del servizio non sia stata ancora ultimata. Qualora il problema persista, è necessario rivolgersi presso l’ufficio postale nel quale è stato aperto il Libretto Smart o quello indicato in fase di sottoscrizione online.
È possibile, compilando l'apposito modulo disponibile presso qualsiasi ufficio postale, acquisire puntuali informazioni sui tassi d'interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle ritenute di legge operate. E' anche possibile richiedere su RPOL la Nota Informativa con riassunto scalare, documento che permette di avere maggiori informazioni sugli interessi accreditati sul Libretto Smart.
Tramite il Servizio Risparmio Postale online (RPOL) è possibile controllare il saldo e consultare l'elenco movimenti del proprio Libretto Smart, verificare i Buoni fruttiferi postali sottoscritti in forma dematerializzata e collegati al libretto stesso, richiedere la Nota Informativa con riassunto scalare e verificare le somme accantonate tramite l'Offerta Supersmart ed il Deposito Supermsart. Nel caso in cui siano state attivate anche le funzionalità dispositive del Servizio RPOL, è inoltre possibile sottoscrivere e rimborsare Buoni fruttiferi postali in forma dematerializzata collegati al Libretto, effettuare operazioni di girofondo dal proprio Libretto a un conto corrente Bancoposta o a un altro proprio Libretto nominativo, entro il limite giornaliero di 15.000,00 euro e mensile di 50.000,00 euro, ricaricare la propria carta Postepay e attivare/disattivare  accantonamenti. Tali funzionalità, ad eccezione delle richieste della Nota Informativa con riassunto scalare, sono anche disponibili, per dispositivi Android e iOS, anche sull'App BancoPosta.​
Per usufruire delle funzionalità dispositive è necessario che la Carta Libretto risulti attiva.​
Certo, puoi scaricare l’App BancoPosta dagli store Google Play (dispositivi Android) e Apple App Store (dispositivi iOS). 
Per gestire i tuoi Buoni e Libretti in App BancoPosta devi recarti in ufficio postale o presso qualsiasi ATM Postamat per:
  • associare il tuo numero di telefono al Libretto Smart
  • richiedere l’abilitazione a operare in app, tramite l’apposito QR Code presso lo sportello, in sala di consulenza oppure presso qualsiasi ATM Postamat, selezionando la voce “Servizi e Opzioni” e poi il tasto “Abilitazione App BancoPosta”
Le modalità di negoziazione e di accredito degli assegni sui Libretti di Risparmio sono indicate nel "Modulo di richiesta servizi a valere sul conto corrente BancoPosta e/o sul Libretto di risparmio postale": in particolare, l'importo di assegni bancari, circolari, vaglia ed altri titoli similari può essere negoziato per deposito su Libretto e viene accreditato da Poste Italiane S.p.A. ad incasso avvenuto. Il deposito viene annotato solo successivamente alla verifica dell'effettivo pagamento dei titoli e reso disponibile a partire dal quarto giorno lavorativo bancario per gli assegni postali, e dal settimo giorno lavorativo bancario, per gli assegni bancari e circolari. In base a quanto sopra specificato, la negoziazione degli assegni sui Libretti avviene con modalità al dopo incasso e non salvo buon fine, ne consegue che la data di accredito, di disponibilità e valuta è la stessa.
Ai titolari di Libretto Smart è consentito disporre bonifici SEPA nazionali in ingresso sul proprio Libretto Smart provenienti da conti correnti del circuito bancario a sé intestati o cointestatati, previa richiesta di autorizzazione presentata all'ufficio postale.
Per i clienti che hanno aperto il Libretto Smart a partire dal 19 novembre 2018, le funzioni informative e dispositive del Servizio RPOL (Risparmio Postale online) si intendono incluse nell’adesione al Libretto Smart, previo rilascio del numero di telefono cellulare.
Per i clienti che hanno richiesto l’apertura del Libretto Smart fino al 18 novembre 2018 (incluso), l’attivazione delle funzionalità dispositive del Servizio RPOL deve essere richiesta presso gli uffici postali presentanto la Carta Libretto o utilizzando l’apposita funzionalità presso gli ATM, previo rilascio del numero di telefono cellulare.
No, il Servizio Risparmio Postale online è gratuito. Le funzionalità informative e dispositive sono tutte gratuite, ad eccezione della ricarica della propria Carta Postepay.
Perché, per motivi di sicurezza, a ogni operazione dispositiva sarà inviato un codice di sicurezza “usa e getta” di 4 cifre via SMS sul numero di telefono cellulare associato al Libretto Smart.
Il prelievo senza Carta Libretto è una funzionalità che ti consente di prelevare contanti dal tuo Libretto Smart presso tutti gli ATM Postamat tramite l’App BancoPosta, senza inserire in ATM la Carta Libretto.
Tale funzionalità è disponibile per i titolari di Libretto Smart abilitati alle funzionalità dispositive in App BancoPosta.
La funzionalità di prelievo senza Carta Libretto è consentita ai soli titolari di Libretto Smart abilitati alle funzioni dispositive in App BancoPosta.
Per effettuare il prelievo, dovrai scegliere "Inquadra Codice QRCode" tra le operazioni veloci in App BancoPosta o nella sezione "Prelievo senza carta" del Libretto Smart,  selezionare il tasto 9 dell’ATM e inquadrare il QRCode che comparirà a video. Una volta che il dispositivo avrà letto il QRCode, dovrai inserire in App BancoPosta l’importo che intendi prelevare, scegliere se desideri la stampa della ricevuta e, infine, autorizzare l’operazione di prelievo tramite Codice PosteID da inserire in app.
Potrai disabilitare in qualsiasi momento tale funzionalità direttamente in App BancoPosta.
Il prelievo senza Carta Libretto non prevede costi di abilitazione né di utilizzo. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di prelievo senza Carta Libretto puoi consultare il Foglio Informativo del Libretto Smart su poste.it o in ufficio postale.
Per operare online con il  Libretto Smart è necessario attivare le funzionalità dispositive associando il proprio numero di telefono cellulare al proprio Libretto Smart. Questo consentirà di autorizzare le operazioni online in sicurezza. Scopri di più nella sezione Come abilitare il libretto Smart.
E’ possibile modificare il numero di telefono cellulare associato al proprio Libretto Smart presso qualsiasi ATM Postamat, seguendo le istruzioni a video, oppure presso qualsiasi ufficio postale rivolgendosi all’operatore di sportello. Per tale operazione è necessario portare con sé la propria Carta Libretto.
Per abilitare il Libretto Smart a operare in App BancoPosta puoi recarti in Ufficio Postale e inquadrare il Codice QR fornito dall’operatore oppure puoi utilizzare qualsiasi ATM Postamat, selezionando la voce "Servizi e Opzioni" e poi "Abilitazione App BancoPosta". 
Al termine dell'abilitazione, se non lo hai ancora fatto, dovrai creare il Codice PosteID necessario per autorizzare le tue operazioni online. 
Per trasferire le somme è necessario aprire, anche online, un conto corrente BancoPosta ed effettuare un girofondo oppure recarsi in Ufficio Postale ed effettuare un vaglia postale. Non è possibile trasferire somme dal proprio Libretto Smart al proprio conto corrente bancario tramite bonifico, né in Ufficio Postale né online. 

Deposito Supersmart

Il Deposito Supersmart permette di accantonare per specifiche durate, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart, secondo le modalità stabilite nel Foglio Informativo del Libretto Smart tempo per tempo vigente. Alla scadenza della durata prevista per ciascun accantonamento, la somma accantonata sarà remunerata ad un tasso di interesse più elevato (Tasso del Deposito) rispetto al Tasso Base previsto per le somme non accantonate (Somme libere) depositate sul Libretto Smart.
L'adesione al Deposito Supermsart è riservata esclusivamente ai titolari di Libretto Smart, secondo le modalità indicate  nel Foglio Informativo del Libretto Smart pro tempore vigente.
È possibile aderire al Deposito Supersmart attivando gli accantonamenti presso tutti gli uffici postali e, qualora previsto nel Foglio Informativo pro tempore vigente, online, tramite il servizio Risparmio Postale online (RPOL) disponibile su poste.it e tramite l'App BancoPosta e l’App Poste Italiane, per coloro che hanno attivato le funzionalità dispositive.
Sì, è possibile disattivare prima della naturale scadenza gli accantonamenti precedentemente attivati, esclusivamente per l'importo totale del singolo accantonamento. È possibile disattivare un accantonamento dal giorno lavorativo "postale" successivo a quello di attivazione. Nel Foglio Informativo, pro tempore vigente, è indicato di volta in volta se può essere utilizzato anche il canale online, tramite il servizio Risparmio Postale online (RPOL) disponibile su poste.it e anche tramite l'App BancoPosta, per coloro che hanno attivato le funzionalità dispositive.
Nel Foglio Informativo relativo al Libretto Smart sono indicate, per ogni offerta, le durate rese disponibili per gli accantonamenti ed il tasso di interesse annuo lordo corrispondente a ciascuna durata.
Sulle Somme Accantonate portate a scadenza è riconosciuto un tasso di interesse annuo lordo maggiore rispetto al Tasso Base del Libretto Smart, differenziato in funzione della durata di ciascun accantonamento. Gli interessi su ogni singolo accantonamento mantenuto fino a scadenza sono calcolati al tasso di interesse del Deposito Supersmart corrispondente alla durata prescelta, in regime di capitalizzazione semplice, dalla data di decorrenza (inclusa) alla data di scadenza (esclusa).​
Sull'importo degli accantonamenti disattivati anticipatamente, invece, viene riconosciuto il Tasso Base pro tempore vigente applicato al Libretto Smart a decorrere dalla data di attivazione dell'accantonamento.
L'accantonamento decorre dal giorno di attivazione (incluso) al giorno di scadenza (escluso) o al giorno di disattivazione (escluso).
Gli interessi sulle Somme Accantonate mantenute per la durata prescelta sono liquidati alla scadenza dell'accantonamento, al netto della ritenuta fiscale. Nel caso in cui il giorno della scadenza coincida con un giorno festivo, gli interessi maturati sull'accantonamento sono resi disponibili sul Libretto il giorno lavorativo "postale" successivo.
Gli interessi sulle Somme Accantonate disattivate anticipatamente vengono capitalizzati al 31/12 dell'anno in cui è stata disposta la disattivazione e sono liquidati in sede di liquidazione di fine anno assieme agli interessi sul Libretto Smart o in sede di chiusura del Libretto Smart, al netto della ritenuta fiscale.
Le Somme Accantonate tornano nuovamente disponibili sul Libretto Smart il giorno della scadenza dell'accantonamento o della disattivazione anticipata dello stesso.
Per ciascun Deposito Supermsart l'importo minimo e massimo viene indicato nel Foglio Informativo del Libretto Smart pro tempore vigente.
Sì, è previsto un numero massimo di accantonamenti giornalieri e per offerta indicati nel Foglio Informativo pro tempore vigente.
No, le Somme Accantonate non prevedono spese o commissioni di attivazione, disattivazione e gestione. Le Somme Accantonate sono soggette esclusivamente agli oneri di natura fiscale.
In qualsiasi momento e gratuitamente, l'intestatario del Libretto Smart può visualizzare online - tramite il servizio Risparmio Postale online (RPOL) disponibile su poste.it e anche tramite l'App BancoPosta - e/o richiedere presso qualsiasi ufficio postale, il dettaglio degli accantonamenti in essere e di quelli scaduti o disattivati.
Sì, i prelievi sono ammessi fino a concorrenza delle somme non oggetto di accantonamento (somme libere).
Gli intestatari di un Deposito Supersmart sono i medesimi del Libretto Smart su cui è attivata l'offerta (massimo 4).
  • Il Deposito Supersmart emesso da CDP S.p.A e collocato da Poste Italiane S.p.A. ha alcune peculiarità rispetto ai conti di deposito offerti da altri intermediari: il Deposito Supersmart è attivabile esclusivamente sul Libretto Smart e consente di accantonare, per durate prestabilite, le somme depositate sul proprio libretto (cosiddette “Somme Accantonate”), remunerandole ad un tasso maggiore del Tasso Base del Libretto Smart, al rispetto di una condizione: mantenere attivo l’accantonamento fino alla relativa data di scadenza. Qualora l’accantonamento di un Deposito Supersmart sia disattivato prima della durata prestabilita, le somme sono immediatamente rese disponibili sul Libretto Smart e saranno remunerate al Tasso Base, come se l’accantonamento non fosse mai stato attivato. Su tutte le somme depositate sul Libretto Smart, incluse quelle accantonate, è prevista la garanzia dello Stato Italiano senza limiti di importo. Il Deposito Supersmart, così come il Libretto Smart, non prevede spese o commissioni di attivazione, gestione e disattivazione ad eccezione degli oneri di natura fiscale;​
  • Il conto deposito prevede la presenza di un conto corrente di appoggio, tramite il quale vengono effettuati versamenti e prelievi per il conto deposito. Il rendimento del conto deposito è dato da un tasso di interesse creditore applicato alle somme depositate e riferito al periodo di liquidazione degli interessi, detratte le eventuali spese. Inoltre, sulla base del vincolo previsto per ogni specifica tipologia di conto deposito, è possibile distinguere tra depositi “vincolati”, che prevedono il pagamento di una penale (solitamente il mancato riconoscimento degli interessi) nel caso in cui il cliente svincoli il capitale prima della scadenza pattuita; e depositi “non vincolati” che prevedono la possibilità di prelevare anche anticipatamente le somme depositate, ma con remunerazione meno interessante rispetto ai depositi vincolati. Le somme presenti sui conti deposito, sono protette dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi previsto dalla Direttiva Comunitaria 2009/14/CE per un ammontare massimo pari ai 100.000 euro. 
È possibile attivare fino a 10 Depositi Supersmart al giorno, per un massimo di 60 nell’ambito delle Offerte regolate nello stesso Foglio informativo. L’importo massimo sottoscrivibile fra tutti i Depositi non può superare i 3 milioni sul singolo Libretto Smart.
Puoi attivare il Deposito Supersmart se sei titolare di Libretto Smart e puoi farlo: 
  • in Ufficio Postale 
  • online, su poste.it o in App BancoPosta o in App Poste Italiane​ 
Dal 21 luglio gli accantonamenti hanno cambiato nome in Deposito Supersmart, ma la modalità di attivazione, tassi di interesse e tutti gli altri elementi restano invariati rispetto alle Offerte Supersmart.

Libretto Minori

Il minorenne può essere intestatario di un solo Libretto nominativo speciale dedicato a minori d'età. 
Il Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età  è uno strumento di deposito che può essere intestato esclusivamente ad un minorenne, emesso da Cassa Depositi e Prestiti, garantito dallo Stato italiano e collocato in esclusiva da Poste Italiane. L’apertura, la gestione e l’estinzione del Libretto sono gratuite, ad eccezione degli oneri di natura fiscale previsti per legge. Il Libretto può essere emesso sia in forma cartacea che dematerializzata, a scelta del genitore esercente la responsabilità o dal tutore che ne ha richiesto l’apertura. Con tale Libretto gli intestatari di età tra i 12 ed i 18 anni potranno gestire i propri risparmi presso tutti gli uffici postali nei limiti stabiliti dal Foglio Informativo.
Le operazioni di versamento e prelievo sono consentite al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore del minore intestatario del Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età, entro il limite massimo di deposito del Libretto pari a 15.000,00 euro.
I terzi maggiorenni (es. nonni, zii, amici, ecc..) potranno effettuare esclusivamente versamenti sul Libretto in forma cartacea, presentando il Libretto stesso presso l’Ufficio Postale.
Il minore intestatario del Libretto, a partire dal dodicesimo anno di età potrà versare e prelevare sul proprio Libretto entro i limiti giornalieri e mensili e con le modalità indicati nel Foglio Informativo.
Le funzionalità informative (ad esempio: consultazione del saldo, dei movimenti del Libretto) e le funzionalità dispositive (ad esempio: sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori di età emessi in forma dematerializzata a valere sul Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età) sono consentite al genitore esercente la responsabilità genitoriale entro il limite massimo di deposito del  Libretto e con le modalità indicati nel Foglio Informativo.
Il genitore esercente la responsabilità o il tutore, possono richiedere l’emissione della Carta IO in favore del minore intestatario del Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età che abbia compiuto il dodicesimo anno di età per consentirgli di effettuare prelievi e versamenti sul Libretto, con le modalità e nei limiti indicati nel Foglio Informativo.
Con la Carta IO, inoltre, il minore può visualizzare il saldo e i movimenti del proprio Libretto presso tutti gli ATM Postamat, tutti i giorni  24 ore su 24.
La Carta IO è gratuita.
Sì, a partire dal 21 marzo 2022 è possibile richiedere l’apertura di un Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età emesso in forma dematerializzata, rappresentato unicamente da registrazioni contabili. L'operatività sul Libretto emesso in forma dematerializzata è consentita esclusivamente tramite l’utilizzo della Carta Libretto Postale che viene rilasciata al genitore o al tutore, al momento dell’apertura del Libretto. La Carta Libretto Postale è rilasciata anche al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore che richieda in un successivo momento di poter operare sul Libretto.
La Carta Libretto Postale può essere attivata in Ufficio Postale o in qualsiasi ATM Postamat utilizzando il PIN assegnato alla Carta stessa.
Se la Carta Libretto Postale è stata rilasciata successivamente all’apertura del Libretto, il PIN sarà inviato  all’indirizzo comunicato a Poste Italiane.
La Carta IO ed il relativo PIN sono inviati con buste separate all’indirizzo comunicato a Poste Italiane .
La Carta IO può essere attivata direttamente in ufficio postale o presso qualsiasi ATM Postamat, utilizzando il relativo PIN. 
Gli interessi sono calcolati giornalmente sulla base del saldo e registrati contabilmente dopo la loro capitalizzazione che avviene con periodicità annuale al 31 dicembre di ciascun anno. Sono accreditati nel mese di gennaio con data valuta 31 dicembre. In occasione dell’estinzione del Libretto vengono inoltre liquidati gli interessi maturati fino alla data di richiesta di estinzione.
Dal giorno di compimento della maggiore età dell’intestatario del Libretto, ogni operatività del Libretto viene automaticamente bloccata e, fino alla data di richiesta di estinzione dello stesso, si applicano le condizioni economiche previste per la tipologia di libretto nominativo Ordinario indicate nel relativo Foglio Informativo tempo per tempo vigente.
Associare il numero di cellulare al Libretto di risparmio postale dedicati ai minori di età consente al genitore o al tutore, di attivare le funzionalità dispositive online. In tal modo potrà:
  • acquistare Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati a valere sul Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età
  • associare l’IBAN del proprio conto corrente bancario al Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età per poter versare somme sul predetto Libretto con un bonifico.
 
Il genitore o il tutore può associare o modificare il numero di cellulare al Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età:
  • sul sito www.poste.it, accedendo alla sezione “Dettagli Libretto” del Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età, se è titolare di un Libretto Smart o di un conto corrente BancoPosta abilitato alle funzionalità dispositive online
  • in ATM Postamat
  • in ufficio postale
Sì, è possibile abilitare in app il Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età, ma è necessario aver preventivamente associato un numero di cellulare al Libretto stesso:
  • direttamente in App BancoPosta:
  • inserendo i dati della Carta Libretto richiesti, in caso di Libretto dematerializzato;
  • inserendo il numero economale e il saldo, in caso si Libretto cartaceo.
  • in ufficio postale, richiedendo all’operatore di sportello l’apposito Codice QR da inquadrare con l’App BancoPosta
Al termine del processo di abilitazione in app, verrà richiesta la creazione del Codice PosteID o l’inserimento dello stesso, qualora già rilasciato.
Attualmente il Libretto di risparmio dedicato ai minori di età può essere aperto anche singolarmente da uno dei due genitori o da un tutore, sia in Ufficio Postale sia online. Non è prevista alcuna delega. 
Sia il genitore/tutore sia il minore possono prelevare dal Libretto di Risparmio dedicato ai minori secondo quanto stabilito dal Foglio informativo in vigore. 
Il Libretto di Risparmio dedicato ai minori può essere aperto a partire dal primo giorno di vita del minore e fino al compimento della maggiore età, sia in Ufficio Postale sia online. 
Per completare la richiesta di apertura è necessario avere con sé: 
  • il proprio documento di riconoscimento e il codice fiscale, in corso di validità,
  • il documento di riconoscimento e il codice fiscale del minore, in corso di validità (se non disponibili, è sufficiente il certificato di nascita),
  • la sentenza del giudice tutelare, solo in caso di apertura da parte di un tutore.

Estinzione, smarrimento e prescrizione dei Libretti di risparmio postale

Nel caso di richiesta di estinzione di un Libretto di risparmio postale, i tempi massimi necessari per la chiusura del rapporto e il regolamento dell'eventuale saldo positivo risultante a seguito dei conteggi di estinzione sono di 15 giorni, indipendentemente dalla modalità di regolamento scelta dal cliente. Verranno liquidati sia il capitale che gli interessi maturati in corso d'anno. Il processo di estinzione sia per il Libretto cartaceo che per quello dematerializzato prevede che il cliente si presenti una sola volta per l'estinzione del Libretto, indicando in tale sede la modalità con la quale intende ricevere l'eventuale saldo residuo (bonifico, assegno vidimato, giroconto su altro Libretto di risparmio postale o su un conto corrente postale).
Il singolo intestatario che abbia facoltà di operare disgiuntamente (rapporto aperto con la clausola della pari facoltà) può esercitare il diritto di recesso ovvero chiedere l'estinzione del rapporto, con pieno effetto nei confronti di Poste Italiane e degli altri intestatari. Resta fermo l'onere dell'intestatario che ha richiesto l'estinzione di darne notizia agli altri titolari del rapporto.
La duplicazione deve essere richiesta, direttamente dall'intestatario o da chiunque dimostra di averne diritto, presso qualunque ufficio postale mediante compilazione e sottoscrizione della denuncia di perdita sulla quale devono essere indicati i dati relativi al Libretto e, in caso di sottrazione, gli estremi della denuncia presentata agli organi di pubblica sicurezza. L'ufficio postale provvede ad affiggere nei propri locali aperti al pubblico un "avviso/diffida" - per 30 giorni nel caso di Libretti con saldo inferiore a 516,46 euro e per 90 giorni nel caso di saldo uguale o superiore a 516,46 euro (la normativa di riferimento è la Legge 30 luglio 1951, n. 948). Trascorso tale periodo, è possibile ottenere il rilascio del duplicato.
La procedura per richiedere il pagamento di un rateo pensionistico accreditato su Libretto smarrito, prevede che l'intestatario della pensione accreditata su un Libretto bloccato perché in fase di duplicazione - durante il periodo di ammortamento del titolo - ha la facoltà di richiedere, presso l'ufficio postale dove è stata presentata la richiesta di duplicazione, la corresponsione di una somma pari all'importo dell'ultimo rateo mensile della pensione/stipendio accreditata/o e di quelli maturati tra la denuncia e la riconsegna all'intestatario del duplicato. A tal fine, l'interessato si dovrà recare presso l'ufficio postale per compilare e sottoscrivere il modulo "Richiesta di prelevamento in assenza del Libretto", che verrà trasmesso a cura dello stesso ufficio postale a BancoPosta - Operazioni - Risparmio Investimenti. Ottenuta l'autorizzazione da BancoPosta, entro le 24/48 ore successive, l'ufficio postale provvederà a corrispondere all'intestatario della pensione/stipendio l'importo corrispondente al rateo mensile.
Per i Libretti postali, indipendentemente dalla data di emissione, trova applicazione il termine di prescrizione decennale che decorre dal giorno in cui l'ufficio postale rifiuta di restituire all'interessato le somme precedentemente depositate.
Significa che il mio Libretto di risparmio postale pur nella libera disponibilità delle somme, non viene movimentato da almeno 10 anni e presenta un saldo superiore a 100,00 euro (articolo 1 del D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 - Regolamento di attuazione dell'art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti, entrato in vigore il 17 agosto 2007).
Il Ministero dell'economia e delle finanze, presso il quale è stato istituito il Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005, ha affidato a Consap S.p.A ., a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto Fondo (c.d. "rapporti dormienti"). È necessario richiedere il rilascio dell'attestazione di devoluzione al Fondo presso l'ufficio postale di radicamento. Una volta ottenuta l'attestazione sarà possibile procedere alla richiesta di rimborso rivolgendosi direttamente ed esclusivamente a Consap S.p.A. Le domande di rimborso possono essere inviate anche per via telematica, agli indirizzi riportati nella sezione "contatti" presente sul sito Internet della Società stessa.
Non avendo una durata, non accade alcunché. Tuttavia, dopo 10 anni, se i Libretti con saldo superiore a 100 € non sono movimentati, dopo adeguati avvisi all’intestatario/intestatari, il relativo saldo confluisce nel Fondo di Dormienza. 
Il Libretto si estingue nel caso in cui, a seguito dell’applicazione degli oneri fiscali previsti dalla legge, non presenti un saldo sufficiente all’addebito dell’intero importo dovuto. 
Il Libretto di risparmio postale non ha costi di apertura, gestione e di estinzione.

Imposta di bollo sui Buoni fruttiferi postali

Su cosa si applica
  • Per i Buoni emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo.
Aliquota
  • L’imposta viene applicata solo a partire dal 2012, nella misura proporzionale dello 0,10% per il 2012, dello 0,15% per il 2013 e dello 0,20% dal 2014.
Come si applica
  • L’imposta proporzionale si applica al valore nominale del singolo Buono per ogni "31 dicembre" in cui il Buono, a partire dal 2012, risulti in essere. L’imposta è dovuta nella misura minima 2,00 euro per singolo Buono.
Quando si applica
  • L’imposta di bollo è dovuta all’atto del rimborso del Buono. È comunque previsto un minimo di 2,00 euro per singolo Buono.
Ricorda che
  • I Buoni cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009 non vengono cumulati con altri prodotti finanziari eventualmente detenuti (i.e. Buoni dematerializzati e Buoni cartacei emessi dopo il 1° gennaio 2009, depositi titoli, depositi vincolati, fondi comuni di investimento) e il loro valore non deve essere considerato ai fini della verifica del limite complessivo di esenzione dei 5.000 euro
Su cosa si applica
  • L’imposta è calcolata sul valore nominale di tutti i buoni (cartacei e dematerializzati) con la medesima intestazione, se il loro valore effettivo di rimborso, al netto degli oneri fiscali, supera complessivamente 5.000 euro.
Aliquota
  • L’imposta viene applicata solo a partire dal 2012, nella misura proporzionale dello 0,10% per il 2012, dello 0,15% per il 2013, dello 0,20% dal 2014, con un minimo di 34,20 euro per gli anni 2012 e 2013 (e un massimo di 1.200,00 euro solo per il 2012).
Come si applica
  • Al "31 dicembre" di ogni anno viene calcolato il valore di rimborso del patrimonio in Buoni. Se tale valore risulti superiore a 5.000 euro, l’imposta viene calcolata, per ciascun anno, sul valore nominale di ciascun Buono che risulti in essere ed è "accantonata". L’imposta è dovuta nella misura minima di 1euro.
Quando si applica
  • L’imposta di bollo è dovuta all’atto del rimborso del Buono.
Ricorda che
  • Se al "31 dicembre" il valore di rimborso del patrimonio in Buoni risulta inferiore a 5.000 euro, l’imposta per quell’anno non è dovuta.
  • Se i Buoni sono intestati a soggetti diversi da persone fisiche è prevista una imposta massima pari a 14.000 euro a partire dal 2014 (4.500 euro nel 2013).
Per i Buoni emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009 l'imposta è calcolata proporzionalmente sul valore nominale del singolo titolo ed è in ogni caso dovuta nella misura minima di 2,00 euro, ma non è prevista la soglia di esenzione per quei Buoni il cui valore di rimborso sia complessivamente non superiore a 5.000,00 euro. L'imposta sul suo titolo sarà quindi di 6,00 euro per il 2012, di 9,00 euro per il 2013, e di 12,00 euro a partire dal 2014 e per gli anni successivi. 
Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo, si avrà riguardo alla complessiva posizione finanziaria in Buoni (ad esclusione dei Buoni cartacei sottoscritti prima del 2009) detenuta al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 2012. Al 31 dicembre di ciascun anno si procederà al calcolo dell'imposta dovuta che verrà determinata con rifermento al valore nominale complessivo dei titoli detenuti ed accantonata per ciascun anno. Al momento della scadenza di ciascun titolo e della annotazione del relativo importo sul Libretto o sul conto corrente postale che fungono da conto di regolamento, l'imposta di bollo verrà proporzionalmente applicata per ciascuno di essi e detratta dall'importo rimborsato. Fintanto che al 31 dicembre dell'anno considerato l'ammontare complessivo del valore di rimborso dei Buoni in essere supererà quello di 5.000,00 euro (c.d. soglia di esenzione), l'imposta verrà applicata sul valore nominale secondo quanto sopra descritto. Inoltre, fintanto che il valore di rimborso del Buono residuo si attesti al di sotto della soglia di esenzione, l'imposta non sarà dovuta per gli anni a venire. 
Se il Buono cartaceo è stato sottoscritto dopo il 2009, vale lo stesso discorso fatto nel punto precedente. Altrimenti si considerano i due Buoni separatamente e, per quanto riguarda il Buono dematerializzato, non si applicherà l'imposta di bollo qualora il valore di rimborso sia inferiore a 5.000,00 euro. In relazione al Buono cartaceo, l'imposta si applicherà nella misura di 4,00 euro nel 2012, 6,00 euro  nel 2013 ed 8,00 euro  negli anni successivi. 
L'imposta di bollo sui Buoni si applica per ogni anno di possesso a partire dal 1° gennaio 2012.
Sì, l'art. 1, commi 581 e 582, della legge di Stabilità ha modificato talune delle precedenti disposizioni legislative relative all'imposta di bollo sui Buoni.
Sì, a partire dal 2014 l'imposta minima di 34,20 euro è stata abolita.
Integrando la disposizione legislativa che, per l'anno 2013, prevedeva - nel caso di Buoni intestati a persona giuridiche - che l'imposta fosse dovuta nella misura massima di 4.500,00 euro, a partire dall'anno 2014 la misura massima resta fissata in 14.000,00 euro. 
In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. 

Imposta di bollo sui Libretti di risparmio postale

Su cosa si applica
  • L’imposta si applica sulla giacenza media complessiva, calcolata come media dei saldi giornalieri del periodo in cui il Libretto risulta in essere.
Aliquota
  • L’imposta viene applicata nella misura pari a 34,20 euro qualora la giacenza media complessiva risulti superiore a 5.000 euro. Qualora l’intestatario sia una persona giuridica l’imposta è di 100 euro senza soglia di esenzione.
Come si applica
  • Concorrono al calcolo della giacenza media complessiva tutti i Libretti medesimamente intestati. Qualora la giacenza media complessiva risulti superiore a 5.000 euro, l’imposta di 34,20 euro è dovuta per ciascun Libretto, indipendentemente dal singolo saldo o giacenza media. L’imposta è rapportata al periodo rendicontato e risulta dovuta nella misura minima di 1 euro.
Quando si applica
  • Al 31 dicembre di ogni anno o al momento di chiusura del rapporto (in questo caso l’imposta viene rapportata al numero di giorni in cui il Libretto risultava in essere).
Ricorda che
  • L’imposta non è dovuta qualora la giacenza media complessiva sia inferiore o uguale a 5.000 euro.
In caso di estinzione infrannuale del rapporto, l'imposta eventualmente dovuta è applicata alla data di cessazione dello stesso e proporzionalmente rapportata al periodo rendicontato. 
L'imposta di bollo si calcola avendo cumulativamente riguardo a tutti i Libretti identicamente intestati. Pertanto, laddove la giacenza media superi 5.000,00 euro, essa verrà applicata con riferimento a ciascun Libretto. 
Il Libretto dedicato ai minori è assoggettato con periodicità annuale ad un’imposta di bollo fissa pari a 34,20 euro. L’imposta non è dovuta quando la giacenza media annua è complessivamente non superiore a 5.000 euro. Ai titolari dei Libretti dedicati ai minori che risulteranno in essere al 31 dicembre 2019 sarà restituito l'importo pari all’imposta di bollo nella misura dovuta in relazione all’anno 2019. Da tale restituzione sono esclusi i titolari che nel corso del 2019 compiano la maggiore età.
No, nessuna modifica legislativa ha interessato l'imposta di bollo sui Libretti di risparmio postale. Anche per l'anno 2014, pertanto, l'imposta resta dovuta nella misura di 34,20 euro, se il cliente è persona fisica quando il valore medio di giacenza complessiva dei Libretti con la medesima intestazione o cointestazione, rapportato al periodo rendicontato, supera 5.000,00 euro. Se invece il cliente è persona giuridica, l'imposta annua è pari a 100,00 euro, indipendentemente dal saldo del Libretto. 

Imposta di bollo sull'Offerta Supersmart e sul Deposito Supersmart

Su cosa si applica
  • L'imposta viene applicata nel caso in cui il singolo accantonamento sia presente alla data del 31 dicembre, viene calcolata sul relativo saldo e rapportata al numero di giorni intercorsi tra l'accensione di ciascun accantonamento ed il 31 dicembre.
Aliquota
  • Le Somme Accantonate sono assoggettate al regime di imposta di bollo proporzionale (pari allo 0,2% annuo).
Come si applica
  • Nel caso in cui al 31 dicembre non risultino attivi degli accantonamenti ma ci siano state  movimentazioni  nell'anno solare (accantonamenti scaduti o disattivati nel periodo), verrà applicata l'imposta minima di 1 euro.
Quando si applica
  • Al 31 dicembre di ogni anno o al momento di chiusura del rapporto sul totale dell’importo accantonato.
Ricorda che
  • Anche nel caso di chiusura del Libretto Smart nel corso dell'anno è applicata l'imposta minima di 1 euro.

Le presenti FAQ hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono elemento contrattuale, offerta, raccomandazione o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto. Poste Italiane, pur ponendo la massima cura nella loro tenuta e considerandole affidabili nei contenuti, non assume responsabilità per eventuali informazioni non complete o non aggiornate. Per qualsiasi chiarimento, consultare i Fogli Informativi disponibili sul presente sito o rivolgersi presso gli uffici postali.

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