RICEVERE DALL'ESTERO
Importazione e sdoganamento
Per importazione s’intende l'operazione di introduzione di merci provenienti da un Paese Terzo all’interno del territorio doganale dell'Unione Europea.
Poste Italiane opera in procedura doganale di accertamento presso luogo autorizzato, che prevede l’arrivo della merce presso il luogo del dichiarante, ovvero Poste Italiane. Nello specifico tali operazioni consistono nelle seguenti attività:
- preavviso dell’arrivo della merce
- controllo fisico del mezzo di arrivo della merce e/o rilascio della spedizione
- dichiarazione della merce - ove possibile - o introduzione in Magazzino di Temporanea Custodia, in attesa di reperire tutte le informazioni utili allo sdoganamento
- pagamento dei diritti doganali
- controllo documentale e o visita fisica
- rilascio della spedizione
Controlli e Oneri Doganali
Sono rivolti a disciplinare l'ingresso di prodotti soggetti alle restrizioni stabilite dalle normative vigenti e alla riscossione degli Oneri Doganali.
Gli Oneri Doganali sono le imposte riscosse all'importazione. Quelli più frequentemente riscossi sono IVA e Dazio.
Oneri Doganali: Dazio
Il Dazio è un'imposta che viene riscossa dalla dogana sulle merci al momento dell’importazione. Il pagamento del Dazio consente alle merci provenienti dall'Extra UE di circolare liberamente all'interno del territorio dell'Unione Europea. Questa operazione è chiamata "Immissione in libera pratica". Tutti gli Stati aderenti all'Unione Europea riscuotono il dazio per conto della stessa. Il Dazio è anche chiamato "Risorsa Propria". Il dazio è l'unica forma di tassazione imposta dall'Unione Europea alle persone fisiche e giuridiche ivi residenti per finanziare le proprie attività.
Il Dazio viene calcolato applicando:
Anche la parte di spese di trasporto, dalla partenza al confine dell'Unione Europea (Nolo Extra CEE), e di Assicurazione sono imponibile dazio. La percentuale di Dazio da applicare al valore della merce da importare si trova nella tariffa doganale.
Poste Italiane riscuote tali importi dai clienti per conto dell’Unione Europea.
Il Dazio viene calcolato applicando:
- una percentuale al valore di fattura dipendente dalla categoria merceologica di appartenenza del bene importato. In questo caso il Dazio è definito "ad valorem" (la quasi generalità dei dazi)
- una quota per unità di misura (numero dei pezzi, litri etc.). In questo caso il Dazio è definito "specifico"
Anche la parte di spese di trasporto, dalla partenza al confine dell'Unione Europea (Nolo Extra CEE), e di Assicurazione sono imponibile dazio. La percentuale di Dazio da applicare al valore della merce da importare si trova nella tariffa doganale.
Poste Italiane riscuote tali importi dai clienti per conto dell’Unione Europea.
Libera circolazione significa che le merci originarie o prodotte nell'Unione Europea possono viaggiare tra gli Stati membri dell'Unione senza vincoli doganali. La libera circolazione è ammessa anche a favore delle merci extra comunitarie per le quali viene pagato il Dazio.
Per regimi doganali si intendono:
Il ritorno al mittente, l’abbandono e la distruzione sono strumenti alternativi a quelli sopra menzionati.
- l'immissione in libera pratica
- il transito
- il deposito doganale
- il perfezionamento attivo (Temporanea Importazione con lavorazione)
- la trasformazione sotto controllo doganale
- l'ammissione temporanea
- il perfezionamento passivo (Temporanea Esportazione con lavorazione)
- l'esportazione
- importazione
- esportazione
- transito per il mondo pacchi e Importazione
- transito per il mondo corrispondenza
Il ritorno al mittente, l’abbandono e la distruzione sono strumenti alternativi a quelli sopra menzionati.
La Tariffa Doganale (TARIC) è la classificazione di tutte le merci, dei beni, dei prodotti della natura e delle materie prime suddiviso in sezioni merceologiche contraddistinte da codici o "Voci Doganali". Ogni "Voce Doganale" è composta da:
Si tratta di un codice di otto cifre mediante il quale si può risalire alla tipologia del prodotto. Per scoprire la propria nomenclatura TARIC di riferimento è sufficiente visitare il sito dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .
- descrizione merceologica
- elenco delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione
- elenco dei tributi e delle aliquote di applicazioni
Si tratta di un codice di otto cifre mediante il quale si può risalire alla tipologia del prodotto. Per scoprire la propria nomenclatura TARIC di riferimento è sufficiente visitare il sito dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .
Quando non è possibile sdoganare immediatamente la merce, la stessa viene avviata in un deposito doganale dove, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, può beneficiare della sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale.
Poste Italiane, autorizzata dall’Agenzia delle Dogane ad operare in Procedura Ordinaria presso Luogo Proprio, gestisce un magazzino doganale di custodia temporanea detto "Magazzino di Temporanea Custodia", nel quale la merce può sostare per un massimo di 90 giorni in attesa di concludere l’iter di sdoganamento. Alla fine dei 90 giorni è necessario dare una “destinazione doganale definitiva alla merce (importazione, introduzione in deposito, temporanea importazione, transito, ritorno al mittente, distruzione, abbandono all'erario).
Poste Italiane è autorizzata solo ai regimi di:
Il ritorno al mittente, l’abbandono e la distruzione sono strumenti alternativi a quelli sopra menzionati.
Poste Italiane, autorizzata dall’Agenzia delle Dogane ad operare in Procedura Ordinaria presso Luogo Proprio, gestisce un magazzino doganale di custodia temporanea detto "Magazzino di Temporanea Custodia", nel quale la merce può sostare per un massimo di 90 giorni in attesa di concludere l’iter di sdoganamento. Alla fine dei 90 giorni è necessario dare una “destinazione doganale definitiva alla merce (importazione, introduzione in deposito, temporanea importazione, transito, ritorno al mittente, distruzione, abbandono all'erario).
Poste Italiane è autorizzata solo ai regimi di:
- importazione
- esportazione
- transito per il mondo pacchi e Importazione
- transito per il mondo corrispondenza
Il ritorno al mittente, l’abbandono e la distruzione sono strumenti alternativi a quelli sopra menzionati.
Oneri Doganali: IVA
IVA significa "Imposta sul Valore Aggiunto". Si tratta di un'imposta che si applica a merci, beni, prodotti della natura e materie prime immesse in consumo in un determinato Stato facente parte dell'Unione Europea. L'Imposta sul Valore Aggiunto è riscossa dallo Stato nel quale s’intende introdurre in consumo una merce, un bene, un prodotto della natura o una materia prima.
Poste Italiane riscuote tali importi dai clienti per conto dello Stato.
Poste Italiane riscuote tali importi dai clienti per conto dello Stato.
Per nessuna categoria merceologica sono previste agevolazioni sull’IVA. Per alcune categorie merceologiche esistono aliquote ridotte rispetto a quella standard del 22%. Ove previsto, è possibile usufruire della possibilità di evitare il pagamento in dogana dell’IVA attraverso lo strumento della Dichiarazione d’intento.
Quando le merci sono importate senza pagamento degli Oneri Doganali si determina un’importazione in franchigia.
La “franchigia” degli Oneri Doganali può derivare da norme particolari come quelle che regolamentano l’importazione di merci destinate a:
La “franchigia” degli Oneri Doganali può derivare da norme particolari come quelle che regolamentano l’importazione di merci destinate a:
- Sedi diplomatiche
- Uffici statali
- Società ed organismi internazionali senza scopo di lucro (esempio FAO, UNICEF etc.)
- Altre società ed organismi riconosciuti dallo Stato italiano come enti di beneficenza (ONLUS)
- Forze Armate dello Stato
- effetti personali e masserizie usati e di proprietà di cittadini stranieri non residenti nell’Unione Europea che prendono la residenza sul territorio nazionale
- effetti personali e masserizie usati e di proprietà di cittadini italiani che riprendono la residenza sul territorio nazionale dopo un periodo superiore ai 12 mesi di permanenza fuori dall’Unione Europea
- effetti personali e masserizie a seguito del viaggiatore, cioè tutto ciò che un soggetto trasporta durante un limitato periodo di soggiorno in Italia e che riporta con sé quando lascia il territorio nazionale
- attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione di lavori e/o prestazioni varie che permangono sul territorio nazionale per il tempo necessario alla conclusione dei lavori e/o delle prestazioni
Accade che delle merci precedentemente esportate rientrino per un qualunque motivo. Avendo perso lo status di merce in libera circolazione nella UE dopo l’esportazione, se venissero importate così come sono, pagherebbero degli Oneri Doganali. Uno dei modi per evitare il pagamento degli oneri è utilizzare la reintroduzione in franchigia. Ciò può essere ottenuto facendone richiesta a Poste Italiane, la quale presenterà apposita istanza all’Agenzia delle Dogane, facendo presente che si tratta di merce precedentemente esportata dall’Italia e che ora vi ritorna in tutto od in parte. Alla domanda si allegano:
L’esatta denominazione dell’operazione è “reintroduzione in franchigia dai Dazi” perché questa facilitazione si dovrebbe applicare solo al Dazio e non all’IVA. La reintroduzione in franchigia si applica anche all’IVA quando l’esportatore (che ora diventa importatore) non ha ancora registrato l’esportazione ai fini IVA. Se l’operazione è già registrata, l’importo dell’IVA non applicato sulla fattura d’esportazione crea il Plafond IVA. Tutto questo è un'agevolazione, poiché il risultato della reintroduzione in franchigia deve essere neutro; ne consegue che l’IVA non esposta sulla fattura d’esportazione deve essere pagata in dogana.
Nel caso che l’operazione non sia stata registrata ai fini IVA, è possibile non pagare l’imposta in dogana all’atto della reintroduzione attraverso un’autocertificazione dell’importatore (prima esportatore) che - sotto la sua responsabilità (penale) - dichiara che l’IVA non è andata a costituire plafond.
Quando l’operazione sia stata registrata ai fini IVA esiste, a discrezione dell’importatore, la possibilità di evitare il pagamento in dogana dell’imposta attraverso la presentazione di una Dichiarazione d’Intento. Sono ammessi alla presentazione della dichiarazione d’intento i cosiddetti "esportatori abituali", coloro cioè che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti hanno registrato esportazioni - e altre operazioni a esse assimilate - per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo (per esempio, coloro che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari di 100.000 euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10.000 euro).
A seguito della domanda presentata, la dogana verifica la documentazione e si accerta tramite visita che la merce che rientra sia la stessa a suo tempo esportata con bolletta allegata alla domanda. In caso positivo la reintroduzione in franchigia è autorizzata, la bolletta d’esportazione viene definitivamente ritirata dalla dogana e la merce consegnata al proprietario.
- la bolletta di esportazione originale con relativa documentazione
- la dichiarazione d’importazione senza esposizione degli oneri doganali
L’esatta denominazione dell’operazione è “reintroduzione in franchigia dai Dazi” perché questa facilitazione si dovrebbe applicare solo al Dazio e non all’IVA. La reintroduzione in franchigia si applica anche all’IVA quando l’esportatore (che ora diventa importatore) non ha ancora registrato l’esportazione ai fini IVA. Se l’operazione è già registrata, l’importo dell’IVA non applicato sulla fattura d’esportazione crea il Plafond IVA. Tutto questo è un'agevolazione, poiché il risultato della reintroduzione in franchigia deve essere neutro; ne consegue che l’IVA non esposta sulla fattura d’esportazione deve essere pagata in dogana.
Nel caso che l’operazione non sia stata registrata ai fini IVA, è possibile non pagare l’imposta in dogana all’atto della reintroduzione attraverso un’autocertificazione dell’importatore (prima esportatore) che - sotto la sua responsabilità (penale) - dichiara che l’IVA non è andata a costituire plafond.
Quando l’operazione sia stata registrata ai fini IVA esiste, a discrezione dell’importatore, la possibilità di evitare il pagamento in dogana dell’imposta attraverso la presentazione di una Dichiarazione d’Intento. Sono ammessi alla presentazione della dichiarazione d’intento i cosiddetti "esportatori abituali", coloro cioè che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti hanno registrato esportazioni - e altre operazioni a esse assimilate - per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo (per esempio, coloro che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari di 100.000 euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10.000 euro).
A seguito della domanda presentata, la dogana verifica la documentazione e si accerta tramite visita che la merce che rientra sia la stessa a suo tempo esportata con bolletta allegata alla domanda. In caso positivo la reintroduzione in franchigia è autorizzata, la bolletta d’esportazione viene definitivamente ritirata dalla dogana e la merce consegnata al proprietario.
Sono gli importi richiesti, in alcuni casi, da Poste Italiane per la copertura dei costi sostenuti per le attività di sdoganamento, svolte per conto del destinatario. I diritti postali differiscono a seconda che si tratti di un invio a carattere commerciale o privo di carattere commerciale, e dipendono dal valore della merce dichiarata sulla dichiarazione doganale e/o dall’avvenuto pagamento in anticipo dell’Iva al momento dell’acquisto.
In base alla nuova Direttiva IVA 2455/2017 e successive modifiche, dal 1° luglio 2021 tutti gli invii di carattere commerciale provenienti da Paesi Extra UE, indipendentemente dal loro valore, dovranno assolvere l’obbligo del pagamento dell’IVA.
Sì, per le merci provenienti da Paesi Extra Ue devi sostenere il pagamento degli Oneri Doganali (Dazio e, in alcuni casi, IVA) previsti dalla normativa vigente e, in alcuni casi, i Diritti Postali per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di sdoganamento di Poste Italiane.
Alcune piattaforme di e-commerce, avendo optato per un sistema semplificato di dichiarazione e versamento dell’IVA all’importazione, consentono il pagamento anticipato dell’importo dell’IVA dovuto direttamente al momento dell’acquisto, inviando attestazione dell’avvenuto pagamento all’operatore che ne curerà il recapito. Altre piattaforme, invece, non avendo optato per questo sistema semplificato, non consentono di versare anticipatamente l’importo dell’IVA, che di conseguenza dovrà essere corrisposto in fase di consegna.
Se l’invio è privo di carattere commerciale (in quanto l’oggetto viene spedito fra privati in modo occasionale e senza corrispettivo) e il suo valore intrinseco è inferiore a 45 euro, non è richiesto il pagamento di alcun onere. Se invece il valore intrinseco del bene supera la soglia stabilita, questo verrà assoggettato al pagamento dell’IVA e, per valori superiori a 150 euro, del Dazio.
Sì, vi ricordiamo che è prevista la CITIES o Convenzione di Washington (Convezione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione), che regolamenta il trasporto e commercio di queste specie. L’acquisto, la vendita e la detenzione di esemplari protetti da questa convenzione, di loro parti (es. avorio, ossa, pelli o pellicce etc.) o di prodotti ottenuti da essi è un illecito internazionale punibile in tutti gli Stati firmatari della Convenzione.
In caso di spedizioni che contravvengono alla legge, ad esempio in caso di contraffazione, il destinatario è passibile di sanzioni, tra cui - a titolo esemplificativo - la sanzione amministrativa, il sequestro, la confisca o la distruzione. Ricordiamo che gli invii sono passibili di ispezione doganale, operazione attraverso la quale si verifica la coerenza tra i documenti che accompagnano la spedizione, il suo contenuto e la dichiarazione doganale presentata in dogana.
Il territorio doganale dell’Unione europea viene deciso dal Codice Doganale dell’Unione e non coincide esattamente con la somma dei territori che fanno parte del territorio geofisico dell’Unione. Infatti, alcune zone rientranti nei diversi territori nazionali sono escluse dal territorio doganale dell’Unione, mentre altri territori che non fanno parte del territorio geofisico dell’Unione sono considerati all'interno del territorio doganale dell’Unione. Per maggiori dettagli consulta il sito dell’
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
.
Si, tutte le merci destinate al consumo umano e animale (cibi e bevande) e all'uso sul corpo umano (medicinali, cosmetici, parrucche etc.) sono controllate dall'Ufficio Sanitario di Confine per verificarne la conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie.
Documenti
Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un formulario avente precise caratteristiche previste dalla normativa comunitaria. Esso costituisce di per sé la dichiarazione doganale, per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori.
Per maggiori dettagli consulta il sito www.agenziadogane.gov.it.
Per maggiori dettagli consulta il sito www.agenziadogane.gov.it.
SPEDIRE ALL'ESTERO
Per esportazione s’intende l'operazione di spedire le merci verso un Paese terzo fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea, attraverso un qualsiasi punto di uscita.
È il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE). Per maggiori dettagli consulta il sito
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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Relativamente alle spedizioni business to business (B2B) il cui valore è pari o superiore a € 1.000,00, o per le merci che per loro natura richiedono formalità doganali specifiche, la prova di esportazione sarà fornita attraverso MRN attribuito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione Doganale DAE emessa da Poste italiane.
Per le spedizioni B2B il cui valore è inferiore a € 1.000,00, per tutte le spedizioni business to consumer (B2C) e per le merci che per loro natura non richiedono formalità doganali specifiche, il timbro Guller apposto sulla documentazione di scorta delle merci (Lettera di Vettura, CN23, fattura) varrà come prova dell’avvenuta esportazione ai fini IVA, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 22/1/1977. A questo fanno eccezione le spedizioni con Poste Delivery International Express e Poste Deliverybox International Express, per le quali la prova di esportazione sarà fornita tramite comunicazione MRN per qualsiasi valore.
Per le spedizioni B2B il cui valore è inferiore a € 1.000,00, per tutte le spedizioni business to consumer (B2C) e per le merci che per loro natura non richiedono formalità doganali specifiche, il timbro Guller apposto sulla documentazione di scorta delle merci (Lettera di Vettura, CN23, fattura) varrà come prova dell’avvenuta esportazione ai fini IVA, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 22/1/1977. A questo fanno eccezione le spedizioni con Poste Delivery International Express e Poste Deliverybox International Express, per le quali la prova di esportazione sarà fornita tramite comunicazione MRN per qualsiasi valore.
Per conoscere la documentazione per spedire all’estero consulta la pagina delle
Dichiarazioni doganali
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Per conoscere i contenuti che puoi per spedire all’estero consulta la pagina
Guida al contenuto delle spedizioni verso l’estero
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