Descrizione
Il Fondo Immobiliare Invest Real Security
- Il collocamento del Fondo Immobiliare IRS (di seguito “Fondo”) è avvenuto nel 2003, al valore di 2.500 euro per quota unitaria, con una durata iniziale di 10 anni.
- Il Fondo è stato gestito in piena autonomia da Investire SGR (di seguito “SGR”), società terza rispetto al Gruppo Poste Italiane, che ha svolto tutte le attività relative all’acquisto degli immobili e alla gestione degli stessi (es. locazione, manutenzione, riqualificazione). Il ruolo di Poste Italiane è stato esclusivamente di collocatore delle quote del Fondo.
- La SGR, al fine di ottimizzare il processo di valorizzazione e liquidazione degli immobili, si è avvalsa nel 2012 della facoltà, prevista nel Prospetto Informativo, di prorogare la scadenza fino al 31 dicembre 2016.
La liquidazione del fondo
Con riferimento alla procedura di liquidazione degli immobili del Fondo, la SGR:- il 20 dicembre 2016 ha perfezionato la vendita degli immobili ancora detenuti dal Fondo e contestualmente dato avvio alla fase di redazione del bilancio di liquidazione.
- il 28 febbraio 2017 ha pubblicato il Rendiconto “Intermedio” di Liquidazione del Fondo al 31 dicembre 2016 che ha determinato il pagamento, agli aventi diritto, di un primo rimborso di 400 euro (di seguito “Valore Intermedio di Liquidazione”) per ciascuna quota detenuta, con data valuta 29 marzo 2017.
- con l’approvazione del Rendiconto “Finale” di Liquidazione del Fondo al 30 giugno 2017 – a completamento delle procedure amministrativo-contabili di liquidazione di alcune marginali posizioni ancora in essere – determinerà l’ammontare residuo spettante per ciascuna quota detenuta.
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Il Fondo ha distribuito i seguenti Proventi pro-quota: 24 marzo 2005 pari a 21,00 euro; 23 marzo 2006 pari a 55,53 euro; 7 dicembre 2006 pari a 50,00 euro; 22 marzo 2007 pari a 46,54 euro; 20 marzo 2008 pari a 167,28 euro; 19 marzo 2009 pari a 44,33 euro.
Il Fondo ha effettuato i seguenti Rimborsi anticipati pro-quota: 18 marzo 2011 pari a 25,00 euro; 16 marzo 2016 pari a 177,30 euro; 14 settembre 2016 pari a 70,90 euro.
Tenendo conto delle somme già corrisposte a ciascun sottoscrittore, a titolo di proventi e rimborsi anticipati pro quota (di seguito “Proventi e Rimborsi”) dal Fondo nel corso della sua durata, pari a 657,88 euro, e del "Valore Intermedio di Liquidazione" pari a 400 euro, l’investimento ha registrato una perdita, per ciascuna quota detenuta, di 1.442,12 euro, pari al 57,7% sull’investimento iniziale di 2.500 euro per singola quota.
Tabella performance IRS
Il Fondo ha effettuato i seguenti Rimborsi anticipati pro-quota: 18 marzo 2011 pari a 25,00 euro; 16 marzo 2016 pari a 177,30 euro; 14 settembre 2016 pari a 70,90 euro.
Tenendo conto delle somme già corrisposte a ciascun sottoscrittore, a titolo di proventi e rimborsi anticipati pro quota (di seguito “Proventi e Rimborsi”) dal Fondo nel corso della sua durata, pari a 657,88 euro, e del "Valore Intermedio di Liquidazione" pari a 400 euro, l’investimento ha registrato una perdita, per ciascuna quota detenuta, di 1.442,12 euro, pari al 57,7% sull’investimento iniziale di 2.500 euro per singola quota.
Tabella performance IRS
Valori pro-quota | ||
---|---|---|
A | Prezzo di collocamento | 2.500,00 euro |
B | Proventi e Rimborsi incassati dal cliente | 657,88 euro |
C | Controvalore di liquidazione "intermedio" | 400,00 euro |
D | Importi totali incassati dal cliente (B+C) | 1.057,88 euro |
E | Perdita totale sul prezzo di collocamento (D-A) | - 1.442,12 euro |
F | Perdita % sul prezzo di collocamento [(D-A)/A] | - 57,7% |
Per coloro che aderiranno all’Iniziativa, il recupero della perdita, pari a 1.442,12 euro pro quota, avviene con le seguenti modalità distinte in relazione all’età anagrafica dei clienti al 31 dicembre 2016 (data di scadenza del Fondo):
Clienti che al 31 dicembre 2016 avevano un’età pari o superiore a 80 anni: in data 23 giugno 2017, viene liquidato l’importo di 1.442,12 euro (“bonus compensativo”), per ogni quota avente diritto all’Iniziativa, sul conto di regolamento collegato al deposito titoli (conto corrente postale o libretto di risparmio postale).
Clienti che al 31 dicembre 2016 avevano un’età inferiore a 80 anni: hanno la possibilità di recuperare la perdita alla scadenza dei 5 anni, sottoscrivendo la polizza di Ramo I “posteiniziativa irs” della Compagnia Poste Vita che non prevede alcun costo (né sull’emissione del contratto, né sul premio versato, né sul rendimento conseguito dalla Gestione Separata). Al fine di ottenere il recupero della perdita, per le quote aventi diritto all’Iniziativa, il premio versato nella Polizza sarà costituito dalla somma tra:
In caso di depositi titoli cointestati, ciascun intestatario può aderire all’Iniziativa in modo autonomo rispetto agli altri cointestatari. Infatti, ciascun intestatario potrà aderire all’Iniziativa per la quota parte di propria spettanza, cioè ripartendo il numero totale delle quote aventi diritto all’Iniziativa tra il numero totale degli intestatari del rapporto (c.d. “Quote aventi diritto all’Iniziativa di propria spettanza”).
Clienti che al 31 dicembre 2016 avevano un’età pari o superiore a 80 anni: in data 23 giugno 2017, viene liquidato l’importo di 1.442,12 euro (“bonus compensativo”), per ogni quota avente diritto all’Iniziativa, sul conto di regolamento collegato al deposito titoli (conto corrente postale o libretto di risparmio postale).
Clienti che al 31 dicembre 2016 avevano un’età inferiore a 80 anni: hanno la possibilità di recuperare la perdita alla scadenza dei 5 anni, sottoscrivendo la polizza di Ramo I “posteiniziativa irs” della Compagnia Poste Vita che non prevede alcun costo (né sull’emissione del contratto, né sul premio versato, né sul rendimento conseguito dalla Gestione Separata). Al fine di ottenere il recupero della perdita, per le quote aventi diritto all’Iniziativa, il premio versato nella Polizza sarà costituito dalla somma tra:
- l’importo risultante dal pagamento del “Valore Intermedio di Liquidazione” rimborsato dal Fondo, versato dal Cliente al momento della sottoscrizione della Polizza (400 euro per ogni quota avente diritto all’Iniziativa);
- il “bonus iniziale” versato da parte di Poste Italiane, entro il 24 luglio 2017, sotto forma di versamento aggiuntivo (1.246,72 euro per ogni quota avente diritto all’Iniziativa)
- non consentisse l’intero recupero della perdita, Poste Italiane provvederà a versare la somma necessaria a colmare tale differenza (“bonus aggiuntivo”);
- fosse tale da consentire non solo il recupero della perdita ma anche di avere delle somme aggiuntive, al Cliente sarà riconosciuta interamente tale maggiore differenza.
In caso di depositi titoli cointestati, ciascun intestatario può aderire all’Iniziativa in modo autonomo rispetto agli altri cointestatari. Infatti, ciascun intestatario potrà aderire all’Iniziativa per la quota parte di propria spettanza, cioè ripartendo il numero totale delle quote aventi diritto all’Iniziativa tra il numero totale degli intestatari del rapporto (c.d. “Quote aventi diritto all’Iniziativa di propria spettanza”).
I clienti che hanno sottoscritto nel 2003, in fase di collocamento e per il tramite di Poste Italiane, quote del Fondo IRS e le hanno mantenute continuativamente (direttamente ovvero per il tramite dei propri eredi), in tutto o in parte, sino alla data del 31 dicembre 2016 presso Poste Italiane.
È possibile aderire all’Iniziativa a partire dal 20 aprile e fino al 6 giugno 2017 prendendo un appuntamento con un addetto incaricato contattando il Contact Center di Poste Italiane al numero verde 800.00.33.22 (scegliendo le opzioni proposte nel seguente ordine 1 - 4 - 3).
Per aderire all’Iniziativa è possibile delegare, salvo casi particolari, una persona di propria fiducia (anche uno dei cointestatari, laddove presenti), compilando il modulo di delega disponibile presso gli uffici postali e scaricabile direttamente dalla presente pagina del sito alla sezione "Documentazione per aderire all’Iniziativa". La persona delegata, munita di documento di riconoscimento in corso di validità e del proprio Codice Fiscale/Tessera Sanitaria, dovrà consegnare, oltre la suddetta delega, una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria dell’intestatario delegante, entrambe controfirmate da quest’ultimo.
Per aderire all’Iniziativa è possibile delegare, salvo casi particolari, una persona di propria fiducia (anche uno dei cointestatari, laddove presenti), compilando il modulo di delega disponibile presso gli uffici postali e scaricabile direttamente dalla presente pagina del sito alla sezione "Documentazione per aderire all’Iniziativa". La persona delegata, munita di documento di riconoscimento in corso di validità e del proprio Codice Fiscale/Tessera Sanitaria, dovrà consegnare, oltre la suddetta delega, una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria dell’intestatario delegante, entrambe controfirmate da quest’ultimo.
La documentazione per aderire all’Iniziativa è distinta in relazione all’età anagrafica dei clienti al 31 dicembre 2016 (data di scadenza del Fondo).
Clienti che al 31 dicembre 2016 avevano un’età pari o superiore a 80 anni:
Clienti che al 31 dicembre 2016 avevano un’età inferiore a 80 anni:
Clienti che al 31 dicembre 2016 avevano un’età pari o superiore a 80 anni:
- Proposta di adesione all'Iniziativa di tutela (Facsimile kit contrattuale)
- Modulo di Delega
Clienti che al 31 dicembre 2016 avevano un’età inferiore a 80 anni:
- Proposta di adesione all’Iniziativa di tutela (Facsimile kit contrattuale)
- Fascicolo informativo Polizza "posteIniziativa irs"
- Modulo di Delega
Poste Italiane ha siglato un accordo con le Associazioni dei Consumatori che istituisce una procedura di Conciliazione, dedicata ai propri clienti sottoscrittori delle quote del Fondo, per valutare situazioni particolarmente disagiate (economiche e/o di salute).
Alla procedura potranno far ricorso solamente i clienti, aventi i requisiti per partecipare all’Iniziativa di Tutela, che al 31 dicembre 2016 risultavano avere un’età anagrafica inferiore a 80 anni.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata alle Associazioni dei Consumatori.
Alla procedura potranno far ricorso solamente i clienti, aventi i requisiti per partecipare all’Iniziativa di Tutela, che al 31 dicembre 2016 risultavano avere un’età anagrafica inferiore a 80 anni.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata alle Associazioni dei Consumatori.
Consulta le ulteriori informazioni relative all’Iniziativa di tutela.