Descrizione
La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) ha introdotto le seguenti modifiche riguardo all'applicazione dell'imposta di bollo sui Prodotti Finanziari e di Investimento (Depositi Titoli, Rubriche Fondi, Buoni Fruttiferi Postali, Depositi Vincolati, Polizze di Ramo III e Ramo V), in vigore dal 1° gennaio 2014:
- l'imposta è applicata nella misura proporzionale del 2 per mille (per il 2012 era prevista nella misura proporzionale dell'1 per mille e, per il 2013, nella misura dell'1,5 per mille)
- è stata abolita l'imposta minima (fino al 2013, pari a 34,20 euro)
- l'imposta massima, prevista esclusivamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è stata elevata a 14.000,00 euro (per il 2012 il limite massimo risultava essere pari a 1.200,00 euro per le persone fisiche e non fisiche, mentre, per il 2013 tale limite risultava essere pari a 4.500,00 euro esclusivamente per le persone non fisiche)
Ad eccezione delle su citate modifiche, resta in vigore quanto disposto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.